Consiglio di Stato: negato l’inserimento in «Gae» per i diplomati magistrali ante 2001

Consiglio di Stato: negato l’inserimento in «Gae» per i diplomati magistrali ante 2001

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Negato l’inserimento in «Gae» per i diplomati magistrali ante 2001I giudici di palazzo Spada mettono la parola fine a una vicenda che dura da anni: il possesso del solo diploma magistrale, seppur conseguito entro il 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento

Sentenza spiacevole e inspettata per i precari della scuola con diploma magistrale: il Consiglio di Stato ha stabilito, in via definitiva, che il titolo di studio non ha valore abilitante e, dunque, non potranno essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento. È questo il principio di diritto della sentenza, pubblicata ieri, dal Consiglio di Stato: il ricorso dei diplomati ante 2001/2002 risulta infondato anche nel merito diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, in quanto manca la norma che riconosca l’insrimento richiesto.

L’Adunanza plenaria ha respinto dunque le motivazioni che avevano portato i legali di centinaia di diplomati magistrali a presentare un massiccio ricorso. Facendo anche dietrofront rispetto ad altre cinque sentenze che avevano invece inserito nelle Gae 2000 diplomati.

Cosa succede ora? Nulla ai 2000 precari destinatari delle sentenze favorevoli passate in giudicato: per loro il diritto è consolidato e non potranno essere cancellati dalle GaE.

Il problema esiste per chi ha avuto un semplice inserimento con riserva e ha ancora il giudizio di merito pendente. I contratti a tempo indeterminato sono sottoposti a clausola risolutiva in caso di annullamento della procedura di reclutamento.

Il Miur, quindi, dovrebbe risolverli. I legali del ministero spiegano: “Questa sentenza avrà un riflesso immediato per i 5.300 che hanno firmato un ricorso e riflessi nel tempo su tutti gli altri diplomati magistrali. Chi non è entrato nelle Gae non ci entrerà più, chi è già dentro tornerà nelle graduatorie di istituto”.

La sentenza del Consiglio di Stato

 



Pietro Guerra

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