Scuola primaria: ore di programmazione nel giorno libero del docente. Chiarimenti

Scuola primaria: ore di programmazione nel giorno libero del docente. Chiarimenti

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Un insegnante di scuola primaria ci pone un quesito davvero interessante. Nel suo istituto, da quest’anno, il Dirigente scolastico ha stabilito che la giornata prevista per la Programmazione è a rotazione prevedendo nel piano annuale delle attività dei docenti un numero identico di giornate dal lunedì al sabato. Ciò è stato deciso dato che in fase di predisposizione dell’orario scolastico ad inizio anno nessun docente accettava come giorno libero la giornata prevista per la programmazione. Ed è qui che a parer di chi ci chiede la consulenza si consuma una sorta di disparità di trattamento: in fase di contrattazione integrativa d’istituto alcuni docenti che avevano il sabato libero, supportati dai loro referenti sindacali provinciali, hanno fatto inserire nella medesima il divieto di programmare attività collegiali [le attività di servizio corrispondenti alla Programmazione per l’appunto]  nei giorni prefestivi (il Sabato fondamentalmente) poiché a loro dire in nessuna istituzione scolastica è prevista una simile organizzazione. Risultato: i docenti che godono del sabato libero hanno un’intera giornata libera mentre il docente al quale coincide il giorno di programmazione con il giorno libero, no. Il nostro insegnante conclude, domandandoci: “Esiste una norma che vieta di poter prevedere impegni collegiali per i docenti di sabato pomeriggio? I docenti, nella situazione illustrata, devono accettare queste clausole della contrattazione firmata da tutte le sigle sindacali?

Scuola primaria – Orario di servizio – Cosa dice il CCNL

Art. 28

“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Quindi le due ore di programmazione fanno parte dell’orario di servizio e non vanno confuse con le ore (40+40) previste per le riunioni collegiali/attività funzionali all’insegnamento

Il giorno libero dei docenti: è un diritto?

Il Contratto Collettivo Nazionale afferma, a proposito dell’orario di servizio degli insegnanti:

Art. 26 Attività di insegnamento:

L ‘attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Dunque il contratto sancisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, ma non fa esplicito riferimento al cosiddetto “giorno libero”. Vi è tuttavia l’articolo 2078 del codice civile, che prevede:  “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge”.

Nel caso dei docenti l’uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi ormai consolidata, secondo cui il giorno libero viene concesso ai docenti senza alcuna eccezione. Inoltre la fruizione del giorno libero viene incontro alle problematiche del personale docente, che utilizza tale giorno per esigenze personali, non gravando così sull’istituzione scolastica con la richiesta di permessi o giorni di ferie, per i quali è necessario trovare le sostituzioni.

L’unica discrezionalità del Dirigente Scolastico e dei collaboratori che insieme a lui presiedono alla compilazione dell’orario settimanale per tutti i docenti dell’istituzione scolastica, può interessare quale giorno libero assegnare al docente, alcune volte contravvenendo ai desiderata del docente stesso. Pertanto è corretto che la prassi consolidata venga regolamentata anche attraverso la contrattazione di istituto, in cui ad es. si danno indicazioni sui criteri adottati per la distribuzione del giorno libero o per il cambio del giorno libero con un altro insegnante. Infatti alcune scuole cercano di evitare malumori o disfunzionalità nella didattica legati alla distribuzione dell’orario settimanale e del giorno libero dei docenti, facendo loro indicare le preferenze e stabilendo dei criteri* secondo cui accontentare, nei limiti del possibile, le richieste. In questo modo si tenta di garantire omogeneità all’interno della stessa istituzione scolastica.

*ad esempio il criterio di rotazione pluriennale [chi aveva il sabato libero lo scorso anno non l’avrà nell’anno in corso e viceversa] o, in caso di troppi docenti che richiedono lo stesso giorno libero, il sorteggio

Chi decide l’orario settimanale dei docenti e relativa distribuzione

Collegio docenti

“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)

Consiglio di istituto

“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4

Contrattazione integrativa di istituto

Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:

“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18

Dirigente scolastico

“Procede tramite atto di gestione/datoriale alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d), e naturalmente attenendosi a quanto pattuito in sede di contrattazione [Confronto]

Esiste una norma che vieta di poter prevedere impegni collegiali per i docenti di sabato pomeriggio? I docenti, nella situazione illustrata, devono accettare queste clausole della contrattazione firmata da tutte le sigle sindacali?

Non esiste alcuna norma che vieti di effettuare gli impegni collegiali, nel nostro caso/quesito la Programmazione per gli insegnanti della Scuola primaria, nella giornata di Sabato. La Normativa non parla di giorni specifici ma soltanto di “non meno di 5 giorni settimanali” o “orario per la Programmazione non coincidente con le lezioni”. Al tempo stesso però i docenti devono rispettare quanto concordato dal Dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali e declinato nel Contratto integrativo di istituto. Abbiamo già detto sopra e lo ha specificato anche la docente del quesito che l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA è materia di confronto tra le RSU e il Dirigente scolastico in sede di Contrattazione integrativa d’istituto. Le organizzazioni sindacali possono esprimere valutazioni in merito ma l’incontro si conclude con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, senza alcun vincolo per l’Amministrazione-Dirigente rispetto alle posizioni espresse.

Per quanto riguarda la questione del giorno libero/Sabato per alcuni docenti ed altri che invece a volte lo sacrificano per effettuare nel medesimo giorno la Programmazione [tra la prassi del giorno libero e l’effettuazione delle ore di servizio di Programmazione nel giorno libero, è la seconda a prevalere] è possibile ricorrere ai criteri di turnazione e sorteggio come citati sopra. Il tutto deve essere previsto nel contratto integrativo di istituto e/o nel Regolamento d’istituto ed è assolutamente lecito [per rispondere alla nostra insegnante] che le parti pattuiscano di inserire nel Contratto il divieto di programmare attività collegiali nei giorni prefestivi.

Qualora quest’ultimo, con valore triennale per la parte normativa – è questo il nostro caso – sia già stato siglato, nulla esclude che esso possa essere modificato nella parte interessata (quindi bisogna orientare le organizzazioni sindacali e le RSU a procedere alla richiesta di riapertura del tavolo di confronto al DS) e se entrambe le parti concordano nella revisione, il Contratto può essere rivisto nella direzione di andare a favore dei docenti con il giorno libero durante la settimana, cercando di diminuire per quanto possibile ogni disparità di trattamento ai docenti.

, 2022-04-05 16:06:00, Un insegnante di scuola primaria ci pone un quesito davvero interessante. Nel suo istituto, da quest’anno, il Dirigente scolastico ha stabilito che la giornata prevista per la Programmazione è a rotazione prevedendo nel piano annuale delle attività dei docenti un numero identico di giornate dal lunedì al sabato. Ciò è stato deciso dato che in fase di predisposizione dell’orario scolastico ad inizio anno nessun docente accettava come giorno libero la giornata prevista per la programmazione. Ed è qui che a parer di chi ci chiede la consulenza si consuma una sorta di disparità di trattamento: in fase di contrattazione integrativa d’istituto alcuni docenti che avevano il sabato libero, supportati dai loro referenti sindacali provinciali, hanno fatto inserire nella medesima il divieto di programmare attività collegiali [le attività di servizio corrispondenti alla Programmazione per l’appunto]  nei giorni prefestivi (il Sabato fondamentalmente) poiché a loro dire in nessuna istituzione scolastica è prevista una simile organizzazione. Risultato: i docenti che godono del sabato libero hanno un’intera giornata libera mentre il docente al quale coincide il giorno di programmazione con il giorno libero, no. Il nostro insegnante conclude, domandandoci: “Esiste una norma che vieta di poter prevedere impegni collegiali per i docenti di sabato pomeriggio? I docenti, nella situazione illustrata, devono accettare queste clausole della contrattazione firmata da tutte le sigle sindacali?
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