Le interpretazioni secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’Alternanza nel percorso scolastico sono destituite di ogni fondamento
La circolare risponde, infatti, ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015. Proprio quella legge, va ricordato, prevede l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici e professionali negli ultimi tre anni di scuola, con 100 milioni all’anno stanziati per sostenere i percorsi.
La partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado. La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita nel curriculum dello studente.
Alla legge 107 del 2015 hanno fatto seguito, poi, alcuni decreti attuativi, approvati in modo definitivo nel mese di aprile 2017. Uno di questi, il decreto n. 62, quello sulla valutazione, ha stabilito che, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento delle attività di Alternanza è criterio di ammissione all’esame di Stato. Tutto questo è noto dalla data di approvazione del decreto, dunque dal 2017. E la circolare del 24 aprile non fa che ribadirlo. In attesa che a giugno 2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami, già oggi il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. E lo fa sulla base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe – come ribadisce la circolare – tengono esplicitamente conto di questi esiti. E, secondo quanto ricordato anche nell’Ordinanza relativa agli esami di Stato, la Commissione d’Esame, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, terrà conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro, indicate nel documento del Consiglio di classe. Nessuno stop, nessun dietro front sull’Alternanza. Solo norme che vanno a regime secondo le scadenze già note.
Fonte dellarticolo: MIUR