Il maltempo non dà tregua all’Italia. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a flagellare il nord del Paese, con un’estensione prevista verso il sud nelle prossime ore.
La giornata di domani, martedì 31 ottobre, vede diverse regioni in stato di allerta: il Veneto sotto allerta meteo rossa, sei regioni del Nord in allerta arancione e altre 11 regioni in allerta gialla. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per martedì, in base alle previsioni attuali, evidenziando una fase perturbata che porterà ulteriori piogge e temporali, alcuni dei quali potrebbero essere intensi. La maggior parte delle regioni del nord sarà interessata, ma il maltempo si estenderà anche al Centro e alle regioni tirreniche del sud.
Il Veneto è la regione più a rischio, con un’allerta meteo rossa che presagisce condizioni particolarmente severe. La situazione richiede la massima attenzione e prudenza da parte delle autorità locali e della popolazione. Sei regioni del Nord sono state messe in allerta arancione, un livello di guardia che indica la possibilità di fenomeni meteorologici potenzialmente pericolosi. Le autorità locali sono in allerta e monitorano la situazione in tempo reale, pronte a intervenire in caso di necessità. L’allerta gialla, sebbene meno grave, coinvolge undici regioni, sottolineando l’estensione del maltempo su gran parte del territorio nazionale.
Un monito a non abbassare la guardia e a seguire le raccomandazioni delle autorità. Il monitoraggio è costante da parte delle autorità locali e si attendono le comunicazioni ufficiali.
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Elenco in aggiornamento
Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza. No DaD. I giorni si recuperano?
Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?
La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.
Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.
Sospensione delle attività
La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.
I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.
Chiusura delle scuole
La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.
Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato
“Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.”
Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.
Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare
No didattica a distanza
Infine, è fondamentale sottolineare che la didattica a distanza (DAD) è stata attivata solo in casi di emergenza sanitaria COVID, e non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze.
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