Scuole chiuse in Calabria per allerta meteo, illegittimo obbligare i docenti alla didattica a distanza in queste circostanze di chiusura

Scuole chiuse in Calabria per allerta meteo, illegittimo obbligare i docenti alla didattica a distanza in queste circostanze di chiusura

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Per il 3 aprile 2023 è già stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo in Calabria di livello arancione. Alcuni sindaci hanno emanato un decreto di chiusura delle scuole per tutto il giorno 3 aprile, in particolare saranno chiuse le scuole di Catanzaro, Crotone e Soverato. Per ragioni di sicurezza, visto le previsioni meteorologiche preoccupanti, diversi sindaci hanno scelto e stanno decidendo di chiudere gli istituti scolastici in maniera tale da tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità degli studenti. Qualche dirigente scolastico, vista la situazione di chiusura delle scuole, avrebbe ordinato ai docenti di attivare la didattica a distanza per le lezioni di lunedì 3 aprile. Tale ordine di servizio è, con ogni evidenza, un atto illegittimo che non poteva essere emanato dai dirigenti scolastici.

Niente DAD in caso di chiusura della scuola per allerta meteo

È utile ricordare che se non interverranno novità legislative o contrattuali sulla didattica a distanza, l’attivazione di una lezione a distanza potrà trovare legittimità soltanto in presenza di chiusura della scuola per eventi collegati alla pandemia da COVID. Altre chiusure delle scuole, come per esempio la chiusura per allerta meteo, non contempla la possibilità di attivare lezioni telematiche a distanza. Quindi nel caso di allerta meteo e chiusra della scuola, se il dirigente scolastico attivasse l’obbligpo della DAD, andrebbe contro le norme imponendo un ordine di servizio illegittimo.

È utile ricordare che l’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI.

In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza…

Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus, non per altre situazioni come per esempio la chiusura della scuola per “Allerta Meteo”.

Se un sindaco chiude le scuole per allerta meteo indicata dalla Protezione Civile, il Dirigente scolastico non potrebbe ordinare ai docenti di attivare, durante la chiusura della scuola, l’attività della didattica digitale integrata. La DDI è regolata contrattualmente soltanto per l’emergenza sanitaria COVID-19, per essere attivata per altri motivi dovrebbe trovare accoglienza all’interno del Contratto di Istituto in uno specifico accordo tra le parti.

Interruzione di servizio per la chiusura scuole per allerta meteo

In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario.

È utile sapere che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. 
Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.

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