Festività natalizie: in alcune regioni il calendario scolastico prevede il ritorno sui banchi di scuola il 7 gennaio. Se, come è probabile, il Consiglio di Istituto ha deliberato un ulteriore giorno di sospensione delle attività didattiche, la chiusura della scuola anche per il personale ATA è legittima se rispetta i criteri normativi.
Il 7 gennaio 2023 è un giorno particolare, dato che si inserisce tra due festività: il giorno dell’Epifania e domenica 8 gennaio 2023.
Cosa si intende per giornata prefestiva?
Per “giornata prefestiva” si intende un giorno lavorativo, è quella che si colloca nel giorno lavorativo che precede una delle festività che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’art. 5 dell’ OM n. 600 del 24.08.2018 ovvero:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
Non si possono considerare prefestivi i giorni precedenti le giornate di chiusura delle scuole, che adottano la settimana corta.+
È legittima la chiusura del 7 gennaio per il personale ATA?
Il 7 gennaio è perfettamente legittimo deliberare la chiusura della scuola in quanto tale giornata precede un festivo (domenica) si colloca tra due festività (6 gennaio e 8 gennaio) comprese nel periodo di sospensione delle attività didattiche per il periodo natalizio.
Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo
del personale ATA (comma 3 art. 36 DPR 209/87).
Art. 36 comma 3 DPR 209/8
3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale.
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, è possibile disporre la chiusura della scuola nelle giornate pre-festive, fermo restando il completamento dell’orario settimanale
del personale ata comma 3 art. 36 DPR 209/87.
Come si decide se chiudere la scuola
Il Consiglio d’Istituto ha facoltà di deliberare, nel rispetto delle norme contrattuali, la chiusura della scuola, mentre le forme di articolazione oraria e di recupero da parte del personale conseguenti alla chiusura stessa non sono oggetto di contrattazione integrativa alla luce del D.Lgs. n. 150 del 2009.
Nel corso di uno specifico incontro con il personale ATA è possibile disporre un sondaggio rispetto alla chiusura della scuola delle giornate prefestive , assicurarsi che i 2/3 del personale
ATA si sia espresso in modo favorevole e portare poi il sondaggio in contrattazione.
Nel consiglio d’istituto si delibera la chiusura della scuola per i giorni pre-festivi, durante le sospensioni delle attività didattiche.
Come si recuperano i giorni non lavorati
Il dirigente scolastico nel rispetto del ruolo degli organi collegiali della scuola, dispone la chiusura quando vi è stata l’adesione di almeno i 2/3 del personale ATA, compresi eventuali
docenti inidonei utilizzati in segreteria.
Nelle giornate di chiusura dei prefestivi deliberate dal consiglio d’istituto, al personale ATA in servizio: amministrativi, tecnici e ausiliari deve essere assicurata la possibilità di recuperare
le ore o i giorni non lavorati.
L’art. 53 del CCNL 2007, come modificato dal CCNL 2018, prevede che all’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alle modalità di prestazione dell’orario di servizio, è consigliabile indicare nel piano delle attività, le modalità di recupero delle giornate prefestive mediante articolazione oraria diversa e/o con la disposizione di svolgere ore eccedenti.
È anche possibile indicare nella contrattazione integrativa d’istituto, le modalità di recupero delle ore non effettuate, non è possibile disporre il riscatto di queste ore mediante la fruizione
delle ferie.
È illegittima la collocazione forzata in ferie del personale ATA nelle giornate prefestive per le quali è stata stabilita la chiusura dal Consiglio di Istituto.
La RSU acquisisce un ruolo fondamentale in questi casi onde evitare l’obbligo di fruizione delle ferie per queste giornate, la possibilità di giustificare le giornate prefestive attraverso le
ferie deve rimanere libera decisione del dipendente.
I dipendenti sono comunque tutti invitati a coprire le predette giornate come desiderano, l’assenza deve essere sempre giustificata per evitare contestazioni o sanzioni disciplinari previste per assenze ingiustificate.
La disposizione di chiusura disposta dal dirigente deve essere comunicata all’Ambito Territoriale di competenza e pubblicato all’albo della scuola.