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Secondo un’ordinanza della Suprema Corte, il livello delle tariffe di una scuola paritaria non può determinare in automatico l’esenzione dall’imposta
di Pasquale Mirto e Gianni Trovati
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Il livello delle tariffe di una scuola paritaria non può determinare in automatico l’esenzione Imu. L’automatismo scatta solo al contrario, quando gli importi chiesti alle famiglie superano il 50% del costo del servizio. Con l’ordinanza 35123/2022 la Cassazione scrive un altro capitolo nella controversia eterna sull’Imu degli enti non commerciali. Il caso esaminato dalla Suprema corte riguarda in particolare le scuole, ma indica principi che sono generali. Il più importante è il carattere «non vincolante» assegnato alle istruzioni del Mef sull’Imu del terzo settore. E proprio nelle istruzioni era formulata l’esenzione automatica negata dai giudici.
Il nodo della modalità «commerciale»
Per capire la questione bisogna tornare al meccanismo con cui dieci anni fa l’Italia ha cancellato la vecchia esenzione Ici/Imu generalizzata che secondo la commissione Ue era un aiuto di Stato distorsivo della concorrenza. Con le nuove regole, fissate nel decreto Sviluppo del 2012 (articolo 91-bis, comma 3 del Dl 1/2012) e dettagliate dal Dm 200 del Mef dello stesso anno, gli enti non profit evitano l’Imu solo quando operano «in modalità non commerciale». E la modalità non è commerciale quando «l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso» (articolo 4, comma 3 del decreto 200 del Mef).
I criteri
Nella multiforme attività degli enti non commerciali, il caso più frequente e controverso è naturalmente quello delle oltre 12mila scuole private che in Italia formano circa 800mila studenti. Nel tentativo di fissare un criterio rigido per distinguere esenti e paganti, e fermare così il ricco contenzioso che si è da sempre sviluppato sul tema e che del resto è stato alla base anche delle obiezioni comunitarie, il ministero dell’Economia è intervenuto di nuovo nel 2014, ma ha scelto una via traversa: quella delle istruzioni al modello di dichiarazione Imu/Tasi degli enti non commerciali approvato nel 2014. Lì si indica il parametro del costo medio per studente, calcolato dal Miur che va dai 5.739,17 euro annui della scuola dell’infanzia ai 6.914,31 euro delle superiori: criterio non contemplato dal Dm 200. Se la retta media non supera il costo medio, spiegano le istruzioni, la scuola è esente dall’Imu.
La valutazione della Consultazione
Proprio su questo punto dirimente arriva lo stop della Cassazione. Le istruzioni ministeriali hanno «natura non vincolante», e per di più «non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla decisione della Commissione Ue, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono». Per fermare l’Imu, insomma, le tariffe devono essere davvero «simboliche» e scorrelate dall’esigenza di coprire i costi. E la valutazione può essere fatta caso per caso. L’unico automatismo concesso dai giudici è quello contrario: se la retta supera il 50% del costo del servizio, l’attività è certamente commerciale e l’Imu va pagata. Ordinanza in mano, è facile prevedere che i Comuni riattiveranno presto la macchina degli accertamenti.
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, 2022-12-04 18:27:00, Secondo un’ordinanza della Suprema Corte, il livello delle tariffe di una scuola paritaria non può determinare in automatico l’esenzione dall’imposta, di Pasquale Mirto e Gianni Trovati