Scuole possono realizzare propri libri di testo e materiale didattico digitale, ecco come fare: con esempio di circolare illustrativa

Scuole possono realizzare propri libri di testo e materiale didattico digitale, ecco come fare: con esempio di circolare illustrativa

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L’adozione dei libri di testo è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto sia possibile e tutelata l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto dell’intera dotazione libraria. Le disposizioni legislative introdotte dall’articolo 15 della legge n. 133/2008 e dall’articolo 5 della legge n. 169/2008 hanno subito profonde modificazioni ad opera della legge n. 221/2012, del decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e del decreto-legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013.

Il quadro normativo

AI fine di fornire utili indicazioni, si riassume l’intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo.

Promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione informatica

Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

Libri di testo ovvero strumenti alternativi

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

Gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline

La norma prevede che “nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, … gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico”.

La registrazione dell’opera didattica

“L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’azione Editoria Digitale Scolastica”. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, questo ministero emanerà entro la fine del corrente anno scolastico le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l’elaborazione dei suddetti materiali. Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l’a. s. 2014/2015, dovranno essere inviati entro la fine dell’a. s. 2014-2015 – secondo le modalità previste nelle linee guida predette – al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di renderli disponibili, ai sensi del richiamato art. 6 della Legge 128/2013.

Favorire l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici

Il comma 2-quarter dell’articolo 6 della legge 128/2013 prevede inoltre che “Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»”.

Il ruolo delicato dei collegi dei docenti

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (OM n. 781/2013)

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l’effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale). Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30%, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l’effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell’anno scolastico 2012/2013 (di cui al DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale). Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l’adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Prezzi di copertina libri di testo scuola primaria (DM n. 781/2013)

I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013.

Le tre fasi relative all’adozione

Le operazioni di adozione dei libri di testo si articolano nelle seguenti fasi:

I fase – I dipartimenti e le aree disciplinari

Questi costituiscono il primo momento utile per l’analisi di nuove proposte di adozione, che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i Docenti affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun Docente.

II fase – I consigli di classe/interclasse con i genitori

Sarà cura dei singoli Docenti, sulla base delle scelte operate nei Dipartimenti, verificare (ponendo particolare attenzione al codice ISBN di 13 cifre sia dei libri di nuova adozione, sia dei testi confermati) per ogni classe, l’apposito Modello inserito nel format del verbale per le Nuove Adozioni.

III fase – Il collegio dei Docenti con la delibera concluderà le fasi di competenza dei Docenti

Il Collegio dei Docenti, in apposita seduta, assumerà la delibera formale di adozione. Tale delibera è vincolante e ad essa dovranno attenersi tutti i Docenti in servizio, inclusi coloro che a qualsiasi titolo assumono servizio nella Scuola nell’anno immediatamente successivo alla data della delibera stessa. Essa è inoltre soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 123/2011. Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo delle lavagne interattive e il contenimento della spesa per le famiglie. Va, in particolare, tenuto in considerazione che bisogna evitare sia ulteriori spese alla famiglie, con la richiesta di ulteriori eserciziari, laboratori ecc…., sia uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire a tutto questo con l’utilizzo di Internet e della LIM.

Il catalogo AIE delle opere scolastiche

I Docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche. Nella scelta dei libri devono porre molta attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del loro peso. L’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 definisce le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione digitale, i criteri per ottimizzare l’integrazione tra i libri in versione cartacea, digitale e mista.

È vincolante scegliere testi per i quali l’editore garantisca la versione online o mista, scaricabile da Internet, con lo scopo di avvicinare sempre più i fruitori dei libri di testo ad interagire opportunamente con le nuove tecnologie di supporto all’apprendimento, fin dalle classi di Scuola Primaria.

Per la Scuola Secondaria di I grado si dovrà tener conto nella scelta del tetto massimo consentito per i prezzi al fine di consentire a tutti i Docenti di introdurre il libro necessario per la propria materia rimanendo all’interno del tetto massimo di spesa. 

La circolare

Una buona circolare diretta ai docenti deve contenere tutti gli elementi che in qualche modo sono stati sottolineati nel corpo dell’articolo e quelli che, eventualmente, dovessero essere posti da successiva ordinanza ministeriale. L’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Seriate (BG), presieduto dal dirigente scolastico dott.ssa Cristina Olivieri ne ha proposta una molto dettagliata che, indubbiamente, va segnalata come buona pratica.

Book in progress

La scelta di grande novità è quella denominata Book in progress proposta dal mitico ITI -E. Majorana di Brindisi diretta dal dirigente scolastico Prof. Salvatore Giuliano, un’icona nel campo dell’innovazione tecnologica. Il progetto si inserisce nell’importante scelta rappresentata dalla possibilità che i Docenti procedano alla Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013); pertanto è possibile e consentito che il Collegio Docenti deliberi di non adottare il testo per alcune discipline in alcune classi e sperimentare l’impiego di materiali autoprodotti (dispense, materiale digitale). Come sottolinea il Dirigente Scolastico dell’“Italo Calvino” di Città della Pieve (Pg) (Liceo Scientifico – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico – Musicale), prof.ssa Rita Albani “alcuni docenti del Liceo hanno proposto alla presidenza una sperimentazione nella futura classe prima del liceo indirizzo musicale. Hanno prospettato qualora la classe prima si dovesse formare di poter adottare il metodo “Book in Progress”.

La rete nazionale “Book in progress”

E entrando nello specifico “Book in Progress, visionabile su www.bookinprogress.org, utilizzando l’indirizzo citato ci permette di leggere “libri di testo, di elevato spessore scientifico e comunicativo, scritti dagli 800 docenti della rete nazionale con capofila l’ITIS Majorana di Brindisi e stampati all’interno delle scuole”.

Sinteticamente “book in progress” si propone di eliminare l’adozione dei libri di testo che verranno

sostituiti da dispense messe a disposizione da una rete di scuole che utilizzano il metodo o preparate dagli stessi docenti.

Coinvolgimento diretto degli allievi nel processo di apprendimento

Tale metodo trova una sua naturale integrazione con le nuove metodologie didattiche che prevedono il coinvolgimento diretto degli allievi nel processo di apprendimento e richiedono sempre più spesso, in aula, l’applicazione di quella che viene definita “la lezione capovolta”. È evidente che questa iniziativa può coniugare la professionalità dei docenti, con il contenimento della spesa pubblica, in quanto abbatte il costo dei libri.

Circolare adozione libri di testo o materiale autoprodotto

, 2022-03-27 06:01:00, L’adozione dei libri di testo è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto sia possibile e tutelata l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto dell’intera dotazione libraria. Le disposizioni legislative introdotte dall’articolo 15 della legge n. 133/2008 e dall’articolo 5 della legge n. 169/2008 hanno subito profonde modificazioni ad opera della legge n. 221/2012, del decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e del decreto-legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013.
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