Il presente focus è dedicato ad un caso specifico in materia di contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato e le relative conseguenze sul contratto di supplenza a tempo determinato del supplente breve e saltuario. Cerchiamo cioè di capire se, in caso di decesso del docente titolare per malattia, il contratto del supplente debba proseguire o al contrario debba essere risolto.
La normativa.
Anzitutto, il DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430 all’art. 6 precisa che: “I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”.
Inoltre, in materia di durata dei contratti di supplenza breve, ai sensi dell’art. 13 comma 9 del Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022: “Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”. Esegue dunque in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante dell’ente, e sotto la sua responsabilità, una valutazione discrezionale sulle necessità presenti all’interno dell’istituzione scolastica, ai fini della nomina di un docente supplente e della durata del relativo contratto, fermo restando la preventiva verifica della possibilità di utilizzare spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, per la sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Decesso successivo al 31/12.
Alla luce del quadro sopra delineato, è pacifico che nel caso di decesso del titolare dopo il 31/12 dell’anno scolastico, rientri nella competenza esclusiva della singola istituzione scolastica la decisione riguardo nomina e prolungamento del contratto del supplente già in servizio sul posto del docente titolare (che era già assente).
Decesso precedente al 31/12.
Nel caso invece in cui il decesso del titolare, già assente per malattia, si verifichi prima del 31 dicembre dell’anno scolastico, qui la questione della permanenza in servizio del docente supplente fino al termine di scadenza previsto nel contratto è dibattuta ed è stato possibile riscontrare prassi diversificate da scuola a scuola. Vediamo dunque un orientamento ARAN e una sentenza della Corte di Cassazione, per poi passare alle considerazioni finali.
Orientamento ARAN.
Sul punto si segnala un orientamento ARAN su un caso analogo che può essere utilizzato per interpretare meglio la situazione relativa alla risoluzione automatica di un contratto di supplenza.
È stato chiesto all’ARAN se in caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente.
ARAN risponde che: “l’ ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “ individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie ” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.
Sottolinea dunque l’ARAN che è possibile procedere alla risoluzione del contratto ma senza automatismi, in quanto necessaria la previsione ab origine di una clausola risolutiva espressa.
Sentenza della Corte di Cassazione.
Sul tema c’è una importante sentenza della Corte di Cassazione, della quale riportiamo alcuni passaggi cruciali: “è poi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il rapporto a termine, al di fuori del recesso per giusta causa, può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti dettata dagli artt. 1453 e seguenti cod. civ., sicché le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro rilevano solo se ed in quanto le stesse determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, da valutarsi obiettivamente avendo riguardo alle caratteristiche, anche dimensionali, dell’azienda o dell’ufficio ed alla natura delle mansioni affidate all’assunto a tempo determinato, mentre non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione anche se prevedibile, purché l’evento non fosse evitabile da parte del datore ( Cass. n. 14871/2004 e Cass. n. 16414/2013 che del principio ha fatto applicazione in tema di rapporto di impiego pubblico contrattualizzato);
sulla base dei richiamati principi, da applicare congiuntamente, è da escludere che il decesso della docente potesse legittimare la risoluzione del rapporto perché, da un lato, si trattava di evento non previsto nel contratto individuale quale causa di cessazione anticipata dell’incarico, che trovava la sua giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento delle mansioni di competenza della dipendente sostituita, dall’altro l’evento stesso, non assimilabile al rientro anticipato, non era tale da determinare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché, al contrario, lasciava immutate le esigenze organizzative apprezzate dal datore di lavoro pubblico al momento della sottoscrizione del contratto.”
Considerazioni finali.
Dopo la stipula del contratto di lavoro del supplente, avente natura privatistica e non di diritto pubblico, questo potrà andare incontro a risoluzione solo per le cause previste dalla legge o per clausole risolutorie che siano specificatamente inserite nel contratto sottoscritto.
In assenza dunque di specifiche clausole risolutorie, a parere di chi scrive, è assolutamente illegittima la risoluzione del contratto di supplenza breve prima della scadenza del termine inserito nel contratto stesso, a seguito di decesso del docente titolare assente.
Per fare un esempio: un docente titolare è assente per malattia fino al 30 novembre. Il contratto del supplente riporta lo stesso termine di scadenza. Il docente titolare decede il 20 novembre. In questi casi dunque il contratto di supplenza breve e saltuaria deve proseguire fino alla naturale scadenza, non risultando legittima la risoluzione decisa per il decesso del titolare, intesa come causa estranea al contratto di lavoro. Si tenga presente infatti che le esigenze concrete di servizio sopra richiamate che sottostanno alla nomina di un supplente permangono pur in presenza del decesso del titolare che era già assente.
Pertanto, nelle more di nomina di un nuovo titolare sul posto resosi disponibile prima del 31/12 la cui competenza è esclusiva dell’Ufficio Scolastico provinciale, deve permanere in servizio il docente supplente.
E addirittura, pur a seguito della presa di servizio del nuovo docente titolare, il contratto di lavoro del supplente proseguirà fino alla scadenza del termine inserito nel dettato contrattuale.
, 2022-12-15 07:55:00, Il presente focus è dedicato ad un caso specifico in materia di contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato e le relative conseguenze sul contratto di supplenza a tempo determinato del supplente breve e saltuario. Cerchiamo cioè di capire se, in caso di decesso del docente titolare per malattia, il contratto del supplente debba proseguire o al contrario debba essere risolto.
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