Nel caso in questione la Corte d’Appello confermava la sentenza con cui una DSGA veniva condannata per il delitto di peculato. All’imputata era stato contestato di essersi appropriata, nella qualità di direttrice dei servizi generali ed amministrativi dell’istituto comprensivo di una somma di danaro di cui aveva la disponibilità per ragione del servizio. Si pronuncia la Cassazione Penale con sentenza Num. 35635 del 22/09/2022 accogliendo il ricorso articolato in plurimi punti dell’imputata e ponendo delle questioni fattuali di rilievo.
Le difese
Riportiamo alcuni punti salienti sostenuti dalla difesa della ricorrente che sono utili per comprendere la complessità del caso. La difesa sosteneva che la ricorrente si sarebbe non appropriata di denaro pubblico a lei non spettante, ma si sarebbe limitata, in violazione delle norme sulla contabilità pubblica e dell’art. 13 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (d.P.R. n. 62 del 2013), ad accreditarsi, in modo tracciato, anticipi di denaro su un proprio compenso, certo, ma non ancora esigibile, poi restituito. In ragione della esistenza di un procedimento amministrativo articolato in più fasi al quale partecipavano più soggetti e, in particolare, il dirigente scolastico che, da una parte, avrebbe avuto il potere di bloccare il pagamento se ritenuto irregolare, e, dall’altra, non aveva mai mosso alcun rilievo in ordine a quei mandati, sarebbe dimostrata, in assenza di elementi dimostrativi di un accordo criminoso, la convinzione dell’imputata che i mandati fossero relativi a somme esigibili (profilo, questo, che escluderebbe il dolo) e l’assenza del requisito della disponibilità della cosa mobile necessaria ai fini del reato di peculato.
Nelle proprie difese si sottolineava quando sussisterebbe l’ipotesi di abuso d’ufficio e quando questa verrebbe meno:
Si fa riferimento all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è configurabile il delitto di abuso d’ufficio nei casi in cui il pubblico ufficiale destini il denaro o la cosa nella sua disponibilità a finalità diverse da quelle istituzionali ma senza perseguire un interesse esclusivamente personale e, dunque, senza che la cosa abbandoni radicalmente il suo rapporto con gli interessi della pubblica amministrazione Nel caso di specie, i mandati di spesa avrebbero rappresentato l’anticipo di un compenso obiettivamente esistente e per il quale era ammissibile un ordinativo di spesa, anche se in un momento successivo. Dunque, vi sarebbe stato solo uno sfruttamento dell’ufficio ma non un’appropriazione con danno alla pubblica amministrazione.
Occorre verificare il comportamento del DS e non solo quello del DSGA all’atto dell’emissione dei mandati
La Cassazione Penale ricostruendo il quadro ricordava che all’imputata veniva contestato di essersi appropriata della somma di euro 3.800,00 euro attraverso quattro mandati di pagamento e che si trattava di fatti commessi tutti prima della entrata in vigore del d.m., richiamato dalla Corte, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2018.
Per i giudici non è chiaro nel ragionamento della Corte di appello perché nella specie non trovi applicazione l’art. 12 del decreto 1 febbraio del 2001, poi sostituito dal d.m. 129 del 2018, di cui si è detto, secondo cui “i mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore” e “ogni mandato di pagamento e sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale”. Dunque, un potere di firma congiunto ed un potere di controllo anche del Dirigente scolastico. Nel caso di specie, osserva la Corte, non è chiaro: a) come, secondo quale procedura, in concreto venissero emessi in quel periodo i mandati di spesa nell’istituto presso il quale l’imputata prestava servizio; b) se la firma su quei specifici mandati che interessavano l’imputata fu apposta solo da questa o anche dal dirigente scolastico; c) nel caso in cui vi sia stata firma congiunta, cosa in concreto abbia fatto il dirigente scolastico e perché nulla fu fatto rilevare; d) se quei mandati furono sottoposti o meno all’esame del tutor(richiesto dall’imputata per la sua inesperienza, fatto che non era stato valutato dalla Corte d’Appello) e, in caso positivo, se e cosa questi rilevò.
, 2022-09-30 05:30:00, Nel caso in questione la Corte d’Appello confermava la sentenza con cui una DSGA veniva condannata per il delitto di peculato. All’imputata era stato contestato di essersi appropriata, nella qualità di direttrice dei servizi generali ed amministrativi dell’istituto comprensivo di una somma di danaro di cui aveva la disponibilità per ragione del servizio. Si pronuncia la Cassazione Penale con sentenza Num. 35635 del 22/09/2022 accogliendo il ricorso articolato in plurimi punti dell’imputata e ponendo delle questioni fattuali di rilievo.
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