Veniva emesso un decreto del dirigente scolastico di esclusione dalle graduatorie ATA e di risoluzione del rapporto di lavoro perché il diploma di qualifica triennale rilasciato da un centro studio non era stato considerato come titolo valido e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, commi 1 e 4, ed 8, commi 2 e 5, d.m. n. 640/2017, recante «disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020» tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto nonché l’esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento e anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione.
La questione
Veniva riconosciuto successivamente all’effettuazione degli esami da parte dell’ATA che poi verrà escluso in modo illegittimo dalle graduatorie la qualifica di scuola paritaria del centro studi contestato a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013. La vertenza riguardava in sostanza che la scuola statale contestava la validità del titolo poiché gli esami che avrebbero portato al conseguimento del titolo si sarebbero svolti prima del riconoscimento di scuola paritaria. Si pronuncia la Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 17223 Anno 2023. I giudici ricordano che l’articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue: «1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6».
Legittimo il titolo di studio acquisito in una scuola paritaria anche se gli esami sono stati effettuati prima del riconoscimento
Ben s’intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d’appello su richiesta dell’Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità. Questo perché l’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall’attività provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all’inclusione nelle graduatorie d’istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell’Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass., Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e Cass. n. 4854/1998). In sostanza, per i giudici non ha alcun senso andare a verificare o contestare la validità o meno degli esami che si sono svolti prima del riconoscimento del titolo di scuola paritaria,poiché la norma sussistente non consente di contestare la validità del titolo conseguito anche se gli esami sono stati affrontati nell’itinere della procedura. Orbene, osserva la Cassazione, avendo il decreto dell’U.S.R. competente riconosciuto la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall’a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l’abilitazione del centro studi a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell’Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito»
Si tratta di contenziosi più diffusi di quanto si possa pensare. Ad esempio un caso analogo era stato trattato anche dalla Corte d’Appello di Torino.
“… Alla luce di tale previsione normativa, richiamata da ambedue le parti in causa, è dunque pacifico che il riconoscimento dello status di scuola paritaria comporti quale effetto conseguenziale l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, come del resto espressamente confermato dall’art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 che appunto prevede :”Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la ### assegna alla scuola”. …” (cfr. CORTE D’APPELLO DI TORINO, Sentenza n. 287/2022 “…
Conseguentemente a ciò, la corte torinese ha ritenuto che il titolo di qualifica conseguito in regime privatistico dal collaboratore scolastico presso il Centro studi nell’a.s. 2012/13 fosse legalmente valido ed idoneo ai fini dell’inserimento dell’appellante nelle graduatorie facendo discendere da ciò l’illegittimità del decreto con cui è stato disposto il depennamento dalle graduatorie, l’immediata risoluzione del contratto di lavoro allora in essere e la validità del servizio prestato dall’appellante solo ai fini economici e non giuridici.
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