Servizi e periodi utili, computabili, riscattabili, ricongiungibili, totalizzabili, riunibili, cumulabili

Servizi e periodi utili, computabili, riscattabili, ricongiungibili, totalizzabili, riunibili, cumulabili

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A) UTILI – Sono utili ex se ai fini del trattamento pensionistico i seguenti servizi: i servizi di ruolo e a tempo indeterminato prestati nelle amministrazioni statali, con ritenuta in conto entrata Tesoro/INPDAP, INPS gestione ex Inpdap, dalla decorrenza economica della nomina, compresi i periodi di congedo, assenze, anche se con retribuzione ridotta2 ed i giorni di sciopero3 ; i servizi prestati nella scuola da docenti con incarico conferito dall’ex Provveditorato agli Studi a tempo indeterminato dal 1.10.1961

(ITI)4 ed i servizi prestati, dal 1.1.1988, in qualità di supplenti temporanei comunque nominati5 ; il servizio militare, il servizio civile sostitutivo6 ed il servizio di volontario/a nell’ambito di servizio civile, svolto ai sensi della legge n. 64/20017 ; i servizi prestati alle dipendenze delle amministrazioni locali territoriali con iscrizione CPDEL8 ;

i servizi prestati come insegnanti presso asili o scuole materne eretti in enti morali o presso scuole elementari parificate, se hanno comportato l’iscrizione alla gestione speciale presso il Ministero del Tesoro per l’ex “Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuola elementare parificata”, poi confluita nell’Inpdap ed ora nell’INPS CPI (Cassa Pensioni Insegnanti)9 .

B) COMPUTABILI – Sono computabili, a domanda, per il periodo retribuito, senza oneri10: servizi scolastici non di ruolo prestati nelle scuole materne, elementari, secondarie, popolari, festive, estive, reggimentali, carcerarie, gestite o finanziate dallo Stato, con versamento di contributi a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria-INPS); periodi retribuiti di incarichi e supplenze; servizi prestati alle dipendenze di enti locali territoriali11; servizi prestati in altre amministrazioni statali con iscrizione INPS; periodi di lavoro prestati nell’U.E12; servizi prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato13(Patronati Scolastici, ENPAS, INADEL, Banca d’Italia, INPS, ecc.) con iscrizione all’INPS, compreso il servizio di volontariato nei Paesi in via di sviluppo14 .

C) RISCATTABILI – Sono riscattabili, con onere a carico del richiedente, i seguenti servizi e/o periodi: i periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina non coperti da servizio (regolarizzazione contributiva)15; i servizi prestati nelle scuole elementari sussidiate16; gli anni del corso di laurea, per i periodi non coperti da servizio17, a partire dal momento dell’immatricolazione e ininterrottamente per tutto il periodo di durata legale; è possibile limitare il riscatto ai soli mesi pagati interrompendo il pagamento rateale18; i periodi di studi post-secondari19 anche presso Scuole o Istituti riconosciuti di livello superiore20, gli anni di corso per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre21);

i corsi di specializzazione, di diplomi d’Accademia BB. AA.22 e di titoli di specializzazione per alunni portatori di handicap23; i corsi abilitanti biennali SSIS ed i corsi speciali annuali istituiti dalle Università o dagli Istituti AFAM (Accademia BB. AA., Acc. Naz. Arte Drammatica e Danza, Istituto Superiore Industrie Artistiche -ISIA-, Conservatori di Musica, Istituti Superiori Studi Musicali, Istituti Musicali pareggiati) in applicazione della legge n. 143/200424; gli anni di corso di dottorato di ricerca, quando il relativo corso di studio non sia coperto da contribuzione in quanto svolto al di fuori del rapporto di lavoro25.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione; tale congedo è utile ai fini della progressione in carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza26; il corso triennale ISEF27; le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro successive al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, previste da norme di legge (ad esempio, aspettativa per famiglia, studio e ricerca, formazione professionale, interruzioni per motivi disciplinari) non coperte da contribuzione28;

i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, a tempo parziale, temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa29; i periodi di aspettativa, senza assegni (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.1996 non sono riscattabili, ad eccezione di quelle previste dall’art. 1, comma 789, legge 16.9.2006, n. 296)30; i periodi coperti da versamenti volontari; il servizio di assistente straordinario o volontario nelle università ed il servizio statale non di ruolo senza iscrizione INPS31; il servizio di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere32; i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute per i periodi effettivamente retribuiti33; i periodi di aspettativa per coniuge all’estero34; periodi di part-time successivi al 31.12.199635; servizi prestati all’estero36; congedi parentali37 .

TERMINI.

Il riscatto può essere chiesto anche durante il periodo di prova38 e, comunque, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo ed entro 90 giorni dalla comunicazione dell’accettazione delle eventuali dimissioni volontarie39 .

COMPETENZA

Per le istanze prodotte entro il 31.8.2000: Provveditorato agli Studi/CSA40, con calcolo di riscatto da effettuare in base allo stipendio percepito alla data di assunzione in protocollo dell’istanza presso le Istituzioni scolastiche; per le domande prodotte dal 1.9.2000: INPDAP; dal 1.1.2012: INPS gestione ex INPDAP41. In tal caso la data da prendere a base per il calcolo dell’onere di riscatto e/o di ricongiunzione è quella di assunzione a protocollo dell’istanza presso l’INPDAP o INPS gestione ex Inpdap42 . E’ opportuno, pertanto, trasmettere la domanda di riscatto e/o di ricongiunzione direttamente alla sede provinciale o territoriale dell’INPS gestione ex INPDAP e alla Scuola di appartenenza43 . Da tener presente che dal 1.10.1995 l’INPDAP (dal 1.1.2012 l’INPS, gestione ex Inpdap) 44 ha competenza esclusiva per quanto attiene computi, riscatti, ricongiunzioni, ex leggi 29/79 e 45/90, prosecuzione volontaria e sistemazione contributiva ex art. 142 del t. u. 1092/7345; dal 4.3.2013 l’invio della richiesta è possibile solo per via telematica.

Fonte: CISL Scuola

Pietro Guerra

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