Sì alla deroga dei 20 alunni per classe in presenza di disabile, ma occorre motivare la scelta

Sì alla deroga dei 20 alunni per classe in presenza di disabile, ma occorre motivare la scelta

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Con ricorso parte ricorrente ha impugnato gli atti per effetto dei quali l’Ufficio Scolastico in relazione ai 60 iscritti al primo anno ha deciso di formare soltanto due classi di 30 alunni ciascuna (anziché tre classi da 20 alunni). Si pronuncia il TAR per la Campania sezione di Salerno con sentenza N. 01959/2022.

Il fatto

Il Ministero resistente si è costituito regolarmente in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso. Seguiva il deposito delle memorie con le quali parte resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente, atteso che si è ormai concluso il quinquennio scolastico in funzione del quale era stato adottato il provvedimento impugnato, i cui effetti si sono quindi esauriti. Però il TAR si pronuncia ugualmente sulla questione di diritto che riteniamo di interesse comune.

Si può derogare al limite di 20 alunni per classe in caso di soggetti disabili, ma con motivazione compiuta

A tal riguardo, se da un lato è vero che “l’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 81 del 2009, il cui limite numerico di 20 alunni per classe in caso di soggetti con disabilità, cui si riferisce l’espressione «di norma», esprime una preferenza per classi contenute entro la consistenza fissata a livello regolamentare, quando in esse siano inseriti alunni con disabilità”, con la conseguenza “che è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione scolastica di fissare la consistenza numerica delle classi prime” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sezione Settima, 16 marzo 2022, n. 1889), dall’altro lato è anche vero, però, che l’Amministrazione scolastica deve motivare l’esercizio di questa ampia sfera di discrezionalità, offrendo un’indicazione del percorso logico concretamente intrapreso.

Nel caso di specie, pur aderendo al “consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (da ultimo espresso da Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2020, n. 1341; V, 14 febbraio 2020, n. 1180; VI, 3 agosto 2021, n. 5727), secondo cui l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, enunciato con carattere generale dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va inteso ed assolto non già sul piano meramente formale, come elemento strutturale del provvedimento, ma in senso funzionale, per cui il contenuto dispositivo dell’atto deve essere adeguato in relazione agli elementi di fatto e di diritto considerati per l’esercizio del potere autoritativo, quali complessivamente emergenti dal procedimento e dall’istruttoria ivi svolta” (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sezione Settima, 16 marzo 2022, n. 1889), resta però il fatto che l’Amministrazione resistente non ha fornito – né con il provvedimento impugnato né con la relazione istruttoria depositata in giudizio (nella quale si fa peraltro riferimento ad un numero complessivo di 50 alunni, il quale non corrisponde a quello reale) – chiare e perspicue indicazioni sul percorso logico che ha condotto all’avversata determinazione di istituire due classi da 30 alunni (anziché tre classi da 20 alunni).

, 2022-09-03 05:40:00, Con ricorso parte ricorrente ha impugnato gli atti per effetto dei quali l’Ufficio Scolastico in relazione ai 60 iscritti al primo anno ha deciso di formare soltanto due classi di 30 alunni ciascuna (anziché tre classi da 20 alunni). Si pronuncia il TAR per la Campania sezione di Salerno con sentenza N. 01959/2022.
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