Da Orizzontescuola.it: Si può essere dipendenti della scuola e svolgere lattività di autista?

Spread the love

Gli stipendi nella scuola non sono alti e spesso si è costretti a ricorrere ad un secondo lavoro per poter arrivare dignitosamente a fine mese. Solo che bisogna fare i conti con una normativa che spesso determina dei contenziosi come nel caso in questione. Veniva contestato ad un personale scolastico di aver svolto l’attività di autista, vediamo come si pronuncia la Corte dei Conti.

La questione
In costanza del rapporto di servizio con l’Amministrazione scolastica, secondo la Procura, il dipendente aveva svolto attività extra-istituzionale per committente privato in forza di contratto di lavoro intermittente a durata indeterminata. A fronte della predetta attività, svolta in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, aveva percepito una somma di danaro di cui si chiedeva la restituzione a favore dell’Amministrazione. Si pronuncia la Corte dei conti con sentenza n. 30422 Sent. 125/2023 Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

Per svolgere il secondo lavoro di autista serve l’autorizzazione
In costanza del rapporto di servizio con l’Amministrazione scolastica ed in assenza dell’autorizzazione, il lavoratore ha svolto attività extra-istituzionale per committente privato in forza di contratto di lavoro intermittente a durata indeterminata. L’effettivo svolgimento dell’attività extra-istituzionale e la percezione delle relative retribuzioni, oltre che dalle certificazioni INAIL in atti è attestata dalle risultanze dell’anagrafe tributaria fornite dalla Guardia di Finanza. Dal quadro fattuale sin qui ricostruito, osserva la Corte, dunque, emerge che il convenuto ha violato l’obbligo di servizio – direttamente connesso al suo status di dipendente pubblico – che gli imponeva di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente presso l’ente di appartenenza. In particolare, l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 consente lo svolgimento di attività lavorative esterne da parte del pubblico dipendente soltanto nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato ammesso in regime di part – time con un’articolazione della prestazione in misura inferiore al 50% del debito lavorativo ordinario.

Svolgere l’attività che necessitava di autorizzazione fuori dal proprio orario di lavoro attenua la responsabilità
Con riferimento all’elemento soggettivo della condotta illecita tenuta dal convenuto, tuttavia, questo Collegio ritiene che, diversamente da quanto rappresentato dalla Procura erariale, vada ravvisata una mera colpa grave e non già da dolo, in quanto la qualifica non elevata del convenuto, la mancanza di circolari dell’Istituto scolastico sul punto e la sporadicità del lavoro svolto dal dipendente pubblico in favore della ditta privata di autotrasporti nell’arco degli anni esaminati (c.d. lavoro ad intermittenza), depongono per la mera colpa grave del convenuto. Interessante osservare la puntualizzazione della Corte sull’assenza di circolari da parte della scuola, ciò a significare che è sempre bene richiamare, come istituzione scolastica, per il tramite di circolari, la normativa in materia di incompatibilità e secondo lavoro, per essere pienamente tutelati.

Conclude la Corte, nel caso in commento che inoltre, per l’assenza di colpa grave anche l’aver il convenuto inserito correttamente in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante con il normale svolgimento dell’attività lavorativa come dipendente pubblico.
Ciò ha comportato una rideterminazione del risarcimento danni da riconoscersi a favore dell’amministrazione

L’articolo originale è stato pubblicato da:
https://www.orizzontescuola.it/si-puo-essere-dipendenti-della-scuola-e-svolgere-lattivita-di-autista/, Guide,Secondo lavoro, https://www.orizzontescuola.it/feed/
Autore dell’articolo Avv. Marco Barone

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.