UN DSGA componente RSU veniva trasferito. La questione riguarda la legittimità o meno del trasferimento di un dirigente sindacale, dipendente della scuola, in mancanza di nulla osta da parte dell’associazione sindacale di appartenenza. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalla disposizioni della legge atteso che la trasferibilità dei lavoratori componenti della r.s.u. (equiparati, quanto alle prerogative ivi previste, ai dirigenti delle rappresentanze aziendali) è subordinata al preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza. Si pronuncia con Ordinanza la Cass. Civile Sez. L Num. 15548/23.
La norma sul trasferimento dell’incompatibilità ambientale per gli ATA
I giudici osservano che a seguito del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, non vi è più una norma espressa che consente di trasferire personale dipendente della scuola, con la qualifica di ATA, per motivi di incompatibilità ambientale.
Quale il quadro vigente per il personale scolastico?
Per quanto riguarda il personale docente la procedura è espressamente disciplinata dall’art. 468, per quanto attiene al personale ATA l’art. 567 del d.lgs. n. 297 del 1994, fa riferimento all’art. 32 del d.P.R. n. 3 del 1957 (Testo Unico del pubblico impiego); l’art. 72 e l’allegato A di cui all’art. 71 primo comma fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato proprio l’art. 32 del d.P.R. n. 3 del 1957 cui fa rinvio l’articolo 567 del d.lgs. n. 297 del 1994, che, disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA. Insomma un rimando di norme con le quali alla fine si desume che per il personale docente la disciplina dell’incompatibilità è sussistente, per gli ATA, invece, no, stante l’abrogazione della norma in questione.
Sul trasferimento dei dirigenti sindacali
L’art. 18 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 proprio nella parte relativa alle prerogative sindacali ha previsto, al comma 4, che il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del medesimo c.c.n.q. (e cioè: i componenti delle r.s.u.; – i dirigenti sindacali delle r.s.a.; – i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle r.s.u., siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998; – i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa) può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della r.s.u. della quale il dirigente sia componente. Dunque il nulla osta del sindacato è una condizione imprescindibile per il trasferimento d’ufficio del dipendente.
Anche nella scuola serve il nulla osta del sindacato per il trasferimento della RSU
Ed allora i giudici affermano convintamente che dell’applicabilità di tale disposizione al comparto scuola non pare potersi dubitare visto che, in sede di successivo c.c.n.q. del 24 settembre 2007, è stato aggiunto, all’art. 18 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998, il comma 4-bis che, prevedendo specifici limiti, ne conferma l’applicabilità generale; del resto, in termini generali, nel pubblico impiego,continua la Corte, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro sono regolati dall’art. 42 d.lgs. n. 165 del 2001 (norma che, ai sensi dell’art. 70, comma 8, si applica al personale della scuola) oltre che dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Cosa prevede la norma ? Il primo comma dell’art. 42 cit. prevede che «nelle pubbliche amministrazioni le libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni ed integrazioni» e così dall’art. 22 Stat. lav. che sottopone il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 (tra i quali, ai sensi dell’art. 42, comma 6, devono annoverarsi anche i componenti delle r.s.u.) al previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. ed allora deve ritenersi che il trasferimento in questione fosse subordinato al preventivo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza del dipendente (e risulta dalla stessa sentenza impugnata che proprio all’associazione sindacale di appartenenza il nulla osta non era stato richiesto avendo l’Amministrazione interpellato solo i componenti delle altre due sigle sindacali, ricevendo pareri difformi in merito a tale trasferimento né possono assumere rilievo dirimente le asserite esigenze tecniche, organizzative e produttive, individuate in una accertata incompatibilità ambientale.
Come di recente affermato dalla Corte (Cass. 30 giugno 2022, n. 20827) in mancanza del previsto nulla osta non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere (in quel caso ai sensi dell’art. 2013 cod. civ.; nel caso del personale ATA della scuola ai sensi degli artt. 566 e 567 del d.lgs. n. 297 del 1994 e delle disposizioni dei contratti collettivi in materia di mobilità), il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacabilità. Dunque non ha alcun senso verificare la legittimità o meno nel merito del provvedimento di trasferimento di un dirigente sindacale qualora questo sia privo del nulla osta, poiché viziato come misura sin dalla sua emanazione e connotato da profili di antisindacabilità.
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