a cura di Dionisio Bonomo
Riprendiamo dalla rivista on line “Puntosicuro” un interessante compendio sugli obbighi formativi in materia di sicurezza per i soggetti operanti nella scuola con diverse funzioni e ruoli di responsabilità, e più in generale per chi è coinvolto nelle sue attività sia come lavoratore che come utente, ricordando che la scuola “ha in primo luogo la responsabilità diretta di garantire la salute e sicurezza degli studenti nei percorsi di istruzione e la responsabilità indiretta di preparare gli studenti alla vita futura, aiutandoli a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un corretto senso di responsabilità nei riguardi della salute e sicurezza propria e altrui”.
La formazione e l’informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza. La prevenzione, infatti, presuppone scienza e coscienza dei rischi, interazione tra i vari soggetti attori della sicurezza. I lavoratori, cui nella scuola sono assimilati anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di formazione che, ricordiamo – con riferimento alla Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119 – “costituisce un obbligo per il Dirigente Scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell’ambito delle attività formative programmate dall’istituto secondo la vigente normativa contrattuale”; in caso di inosservanza scattano le specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
Le figure cosiddette “sensibili” sono destinatarie di informazioni e formazione specifiche, funzionali ai ruoli ricoperti; una delle novità introdotte dal Dlgs 81/08 riguarda, infatti, la previsione di una adeguata e specifica in/formazione ai preposti, una nuova figura introdotta nell’ordinamento proprio dal Dlgs 81/08.
Durata, contenuti minimi e modalità della formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo sono disciplinati da due Accordi in applicazione dell’art. 37, comma 2 e dell’art. 34, commi 2 e 3 del Dlgs n. 81/08, sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni: Accordo sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro – RSPP (21 dicembre 2011), aggiornato con un ulteriore Accordo su percorsi formativi RSPP e ASPP (7 luglio 2016).
Vediamo in dettaglio come si articola questo obbligo per i dirigenti, preposti, RLS, lavoratori e studenti.
La formazione del dirigente
Il Testo Unico definisce “dirigente”, la persona che “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Per quanto riguarda la scuola, si può dunque fare riferimento ad alcune specifiche figure:
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- “Primo collaboratore” del Dirigente Scolastico (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del DS)
- Responsabile (o referente) di plesso o succursale
- Responsabile di laboratorio
L’articolazione del percorso formativo per queste “figure dirigenziali” prevede 4 moduli per una durata minima di 16 ore per tutti i settori
- Modulo 1. Giuridico – Normativo
- Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Per i dirigenti è previsto un aggiornamento obbligatorio di 6 ore con periodicità quinquennale.
La formazione del preposto
Il preposto è, secondo il D.Lgs. 81/2008, la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
In ambito scolastico la figura del preposto può essere individuata con riferimento, ad esempio:
- agli insegnanti durante l’utilizzo dei laboratori e aule attrezzate
- al coordinatore o caposquadra del personale ausiliario
- al capo ufficio tecnico, ove istituito
- al responsabile di magazzino, biblioteca o ufficio
In questo caso l’articolazione del percorso formativo prevede:
- Formazione prevista per i lavoratori in relazione al settore di appartenenza (4 ore di formazione generale (fruibile anche online) + 4 o 8 o 12 ore di formazione specifica in relazione al rischio basso/medio/alto)
- Formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore
I preposti hanno un obbligo di aggiornamento obbligatorio di 6 ore con periodicità quinquennale.
La formazione del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del Testo Unico il RLS ha diritto ad una formazione iniziale particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante. Il RLS deve obbligatoriamente frequentare il corso per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il proprio ruolo.
Il suo aggiornamento obbligatorio è pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori, con periodicità annuale.
La formazione di lavoratori e degli studenti
Veniamo alla figura del lavoratore, definito come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“. Al lavoratore così definito è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e partecipante ai corsi di formazione professionale che faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, apparecchiature fornite di videoterminali, “limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”.
L’articolazione del percorso formativo prevede:
- formazione generale della durata minima di 4 ore
- formazione specifica di durata differente in relazione al livello di rischio stabilito in funzione del settore di appartenenza:
- rischio basso: 4 ore di formazione (possibile in e‐learning)
- rischio medio: 8 ore di formazione
- rischio alto: 12 ore di formazione
Generalmente le istituzioni scolastiche sono classificate a rischio medio, pertanto i lavoratori della scuola e gli studenti equiparati avranno un obbligo di 4 + 8 ore di formazione obbligatoria.
È inoltre previsto un aggiornamento obbligatorio di 6 ore con periodicità quinquennale.
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L’importanza della formazione nella scuola con particolare riferimento alle relazioni tra le «figure della sicurezza» secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è sintetizzata in modo efficace nel seguente grafico:
da: CISL Scuola