La decisione del Governo di riconoscere i funerali di Stato a Silvio Berlusconi sta suscitando molte polemiche.
Va però considerato che la questione è normata con precisione dalla legge 36 del 1987 e, in particolare, dall’articolo 1 che recita: “Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa”.
“La disposizione di cui al precedente comma 1 – prosegue la legge – si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica”.
Si tratta insomma di un “atto dovuto” e non di una decisione “discrezionale” dell’esecutivo.
Questione diversa quella del lutto nazionale che rientra invece nella facoltà decisionale della Presidenza del Consiglio e che, sostanzialmente, prevede di fatto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici.
Ovviamente non è fatto obbligo ai familiari del defunto di accettare i funerali di Stato e in passato ci sono stati casi in tal senso.
Il più clamoroso si verificò nel maggio del 1978 in occasione della morte di Aldo Moro, la cui famiglia rifiutò esplicitamente i funerali di Stato preferendo una cerimonia riservata (la commemorazione che ci fu il 13 maggio nella Basilica di San Giovanni alla presenza del Papa Paolo VI si svolse senza la bara dello statista).
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