Smart working docenti e ATA fino al 31 marzo per le patologie indicate nel decreto 4 febbraio 2022

Smart working docenti e ATA fino al 31 marzo per le patologie indicate nel decreto 4 febbraio 2022

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Nella legge di Bilancio 2023 la proroga fino al 31 marzo dello smart working per i lavoratori fragili. Il lavoro da remoto può essere svolto soltanto per le patologie indicate nel decreto Salute del 4 febbraio 2022. Quasi 16 milioni di euro per le sostituzioni di docenti e ATA fragili.

“Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”: è quanto prevede la legge di Bilancio 2023.

Le patologie individuate dal decreto Salute del 4 febbraio 2022 sono:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
— trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
— trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
— attesa di trapianto d’organo;
— terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
— patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
— immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
— immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
— dialisi e insufficienza renale cronica grave;
— pregressa splenectomia;
— sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
— cardiopatia ischemica;
— fibrillazione atriale;
— scompenso cardiaco;
— ictus;
— diabete mellito;
— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
— epatite cronica;
— obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
— età >60 anni;
— condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

L’esistenza delle patologie e condizioni di cui sopra è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Supplenze docenti e ATA

Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto
dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

Lavoro agile per i fragili fino al 31 marzo, più di 15 milioni di euro per le supplenze: la norma in legge di Bilancio

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