Il titolo di specializzazione su sostegno non è valutato né nella mobilità né nella graduatoria interna di istituto.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di ruolo su posto comune (scuola infanzia) iscritta e frequentante il corso di specializzazione per il sostegno (scuola infanzia). Nella richiesta di trasferimento o in caso non lo ottenga di assegnazione provvisoria potrò già inserire questo corso? O dovrò aspettare l’anno successivo? E quanto punteggio mi può dare il corso?
Rispondiamo alle domande poste dalla lettrice, partendo dall’ultima.
D1. E quanto punteggio mi può dare il corso?
R1. Il titolo di sostegno non dà nessun punteggio (né nella mobilità né nella graduatoria interna di istituto), come leggiamo nelle note alla tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, allegata al CCNI 2022/25: Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Non parliamo dell’assegnazione provvisoria, in quanto per la stessa valgono le sole esigenze di famiglia.
D2. Nella richiesta di trasferimento o in caso non lo ottenga di assegnazione provvisoria potrò già inserire questo corso? O dovrò aspettare l’anno successivo?
R2. Considerata la tempistica di presentazione delle domande di mobilità (trasferimento e passaggio), il titolo non potrà essere sfruttato (quindi richiedendo anche il sostegno), in quanto deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda. Quindi per la mobilità il titolo potrà essere utilizzato, sempre ai fini della richiesta di trasferimento su sostegno, il prossimo anno scolastico (domande a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26). Quanto all’assegnazione provvisoria, ricordiamo che lo scorso anno scolastico le domande sono state presentate tra il 15 giugno e il 5 luglio 2023, pertanto la lettrice dovere poter sfruttare il titolo di sostegno, ai fini della richiesta di assegnazione provvisoria anche su posto di sostegno (sempre che le operazioni di presentazione delle domande non vengano anticipate). In tal caso, però, va sempre presentata domanda per il posto di titolarità (comune) e in aggiunta quella per il sostegno.
In definitiva:
- la nostra lettrice potrà sfruttare il titolo il prossimo anno per chiedere il trasferimento anche su posto di sostegno, mentre per l’assegnazione provvisoria il titolo potrebbe essere sfruttato già nel corrente anno scolastico per il 2024/25;
- il titolo di sostegno non le darà alcun punteggio nelle operazioni sopra indicate e nemmeno nella graduatoria intera di istituto.
Precisiamo, infine, che:
- qualora la lettrice ottenesse il trasferimento su posto di sostegno, la stessa sarebbe sottoposta al vincolo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto;
- per i titolari su posto di sostegno, nella graduatoria interna di istituto il servizio prestato su posto di sostegno è valutato il doppio;
- il servizio prestato su posto di sostegno (con il titolo di specializzazione) è valutato il doppio qualora si chieda il trasferimento su posto di sostegno (nessun raddoppio se si chiede il movimento su posto comune).
Titoli valutabili mobilità e graduatoria interna
Riportiamo di seguito i titoli generali valutabili nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto:
- A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Punti 12
- B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11)
(11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma ……………………………………………(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) Punti 5 - C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza…………………………………….. Punti 3
- D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni corso……………………………………… (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) Punti 1
- E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza Punti 5
- F) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo) Punti 5
- G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università (16) Punti 1
- H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame Punti 1
- I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi :• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • sostenuto la prova finale. Punti 1
- L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale Punti 0,5
Evidenziamo che i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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