Spezzoni pari o inferiori a sei ore: si possono assegnare a docenti in servizio nella scuola, solo se abilitati

Spezzoni pari o inferiori a sei ore: si possono assegnare a docenti in servizio nella scuola, solo se abilitati

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Gli spezzoni pari o inferiori a sei ore possono essere assegnati a docenti in servizio nella medesima scuola, in cui vi è la disponibilità, soltanto se in possesso della specifica abilitazione.

Quesito

Una nostra lettrice scrive:

Sono una docente precaria e mi è stata assegnata una cattedra di geografia (di 18 ore) da GPS II fascia. All’interno della scuola ci sono altri due docenti di ruolo sulla medesima materia di geografia, per un totale di n. 3 cattedre intere. Residuano 4 ore di geografia, che i docenti di ruolo si sono offerti di ricoprire e ripartire con me, affidandomi due ore aggiuntive. Chiaramente essendo di seconda fascia non ho l’abilitazione, tuttavia ho titolo e servizio idoneo per ricoprire la cattedra. Il dirigente si è rifiutato di assegnarmi le ore due ore aggiuntive appellandosi alla circolare ministeriale sulle supplenze n. 28597 del 29/07/2022, in quanto nella stessa si parla di specifica abilitazione per l’insegnamento della materia per avere ore aggiuntive. Tali ore saranno rimandate a supplenza da G.I. dove verrà senz’altro una persona non abilitata! È giusta questa interpretazione? Oppure dal momento che io sono idonea a coprire la cattedra, sarei dovuta essere ritenuta idonea ad avere ore in più della stessa materia?

Rispondiamo al quesito della lettrice, ricordando cosa prevede l’OM n. 112/2022, che disciplina l’assegnazione delle supplenze biennio 2022/24 e a cui si richiama l’annuale nota sulle supplenze.

Assegnazione spezzoni pari o inferiori a 6 ore

L’assegnazione degli spezzoni orario pari o inferiori a sei ore, che non concorrono a a costituire cattedra, è disciplinata dall’articolo 2, comma 3, della suddetta OM, ove leggiamo:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi,

prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Ai sensi della sopra riportata normativa, dunque, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore, che non concorrono a costituire cattedra, vanno prioritariamente assegnati agli insegnanti in servizio nella scuola e che siano in possesso della specifica abilitazione, secondo l’ordine seguente:

  1. docenti a tempo determinato in servizio nella scuola e aventi titolo al completamento orario; in subordine
  2. docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, sino al limite di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; in subordine
  3. docenti a tempo determinato in servizio nella scuola, sino limite di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Qualora non sia possibile assegnare le suddette ore ai docenti in servizio nella scuola, le stesse vanno attribuite dalle graduatorie di istituto, scorrendo naturalmente le tre fasce che le costituiscono, ossia:

  1. la prima, ove sono inclusi i docenti inseriti in GaE (quindi abilitati);
  2. la seconda, ove sono inclusi i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS (anch’essi abilitati);
  3. la terza, ove sono inclusi i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS (quindi non abilitati).

Dunque, potrebbe succedere che le ore di cui sopra vengano assegnate a docenti non abilitati, qualora si esauriscano la prima e la seconda fascia delle GI.

Risposta al quesito

La nostra lettrice, come riportato all’inizio, chiede se il dirigente scolastico stia operando nel rispetto della normativa nel negarle la possibilità di avere due ore di insegnamento di Geografia, come ore aggiuntive, in quanto priva di abilitazione.

Rispondiamo alla lettrice, affermando che il dirigente scolastico sta operando correttamente, seguendo la normativa di cui all’OM n. 112/2022 (sopra riportata), in base alla quale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore possono essere assegnate ai docenti in servizio nella medesima scuola, solo se in possesso della specifica abilitazione.

E’ vero che, qualora si ricorra alle graduatorie di istituto, è possibile che le succitate ore vengano assegnate a docenti non abilitati inclusi in terza fascia (in caso di esaurimento della prima e della seconda), tuttavia il dirigente non può non rispettare la normativa di riferimento che, in ogni caso, deve essere applicata.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-09-24 10:31:00, Gli spezzoni pari o inferiori a sei ore possono essere assegnati a docenti in servizio nella medesima scuola, in cui vi è la disponibilità, soltanto se in possesso della specifica abilitazione.
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