Studentessa anticipataria inserita in classe di 6 alunni, di cui 5 maschi: i genitori fanno ricorso. Ecco cosa ha detto il Tar sullo squilibrio di genere

Studentessa anticipataria inserita in classe di 6 alunni, di cui 5 maschi: i genitori fanno ricorso. Ecco cosa ha detto il Tar sullo squilibrio di genere

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Nessuno squilibrio di genere all’interno di una classe prima composta da una bambina anticipataria e da 5 maschi. Lo ha stabilito il TAR Veneto, Sezione 1, nella Sentenza del 23 agosto 2023, n. 1207.

L’assegnazione in una classe di 6 alunni

I genitori di un’alunna anticipataria hanno impugnato al Tar il provvedimento col quale la dirigente scolastica aveva assegnato la figlia a una classe formata di 6 alunni frequentanti, di cui 5 maschi. Le due classi prime venivano definite nei seguenti termini: 22 alunni (compreso un disabile grave) nella classe a tempo pieno; 7 alunni (tra cui un bambino in istruzione parentale, e quindi non frequentante) nella classe a tempo ordinario. Tra questi 7 alunni vi era la figlia dei ricorrenti, la quale, come anticipataria (la bambina era stata iscritta all’età di 5 anni) non avrebbe potuto accedere al tempo pieno nel primo anno scolastico. I suoi compagni, presenti in classe, risultavano essere 5 maschi.

Lamentato squilibrio di genere

I ricorrenti hanno lamentato lo squilibrio di genere che si sarebbe verificato all’interno della classe frequentata dalla figlia, ravvisando il pericolo di una difficile integrazione coi compagni e l’assenza di interazioni con le altre bambine, che avrebbe potuto contribuire al suo isolamento.

Numero degli alunni in presenza di un disabile

Alla luce del quadro normativo vigente, il Tar ha rilevato che la classe scolastica inziale di ogni ciclo di istruzione, nella quale risulti inserito un alunno disabile non può essere composta da più di 20 alunni, salva motivazione espressa, in ordine al superamento di tale limite numerico; motivazione che, in ogni caso, deve tenere conto dell’obiettivo, stabilito per tutte le classi (non solo per quelle iniziali), di promuovere, tramite la riduzione degli alunni, il miglioramento della qualità didattica in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità (art. 1, c. 84, l. n. 107/2015). Per l’effetto, la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore è illegittima, quando manchi del tutto la motivazione in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dall’art. 5, c. 2, d.P.R. n. 81/2009, sia, sotto altro profilo, alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ogni classe, prospettata dall’art. 1, c. 84, l. n. 107/2015, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze formative dello studente con disabilità.

Tolleranza 10%

E’ stato inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 4, c. 1, d.P.R. n. 81/2009 “al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento”

Legittimità del provvedimento della DS

All’interno di tali coordinate, la costituzione della classe da 22 alunni, secondo i giudici, è legittima e coerente con l’assegnazione a essa del bambino affetto da grave disabilità. All’opposto, la tesi dei genitori ricorrenti, secondo i quali la figlia avrebbe potuto essere inserita all’interno di tale classe in sovrannumero, contraddice la prescrizione del numero massimo (20) di alunni delle classi iniziali in cui sia accolto un alunno disabile, numero incrementabile del 10% per giungere così a non più di 22 iscritti.

Condizione di alunna anticipataria

La condizione di anticipataria ha posto la bambina in una situazione in parte, e non irragionevolmente secondo il TAR, differenziata. Come previsto nei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, la domanda di iscrizione della bambina avrebbe dovuto essere posposta rispetto alle concorrenti domande degli alunni in età d’obbligo scolastico, residenti in quel comune, sia agli effetti dell’assegnazione alla classe iniziale sia rispetto alle preferenze riguardanti la scelta del modello orario, cioè tempo pieno o tempo ordinario. In altri termini, la presenza di un criterio di preferenza (non censurato dai ricorrenti), operante in sede di iscrizione alla classe iniziale a favore dei bambini non anticipatari (iscritti obbligatoriamente al primo anno di scuola), non avrebbe consentito di sottrarre, a favore della figlia dei ricorrenti (iscritta facoltativamente, proprio perché in condizione di anticipataria), il posto a tempo pieno (ossia nella classe più numerosa) assegnato agli altri alunni che avessero già raggiunto l’età dell’obbligo scolastico. Pe l’effetto la bambina non avrebbe potuto essere iscritta nella classe con 22 alunni, dovendo essere preferite le domande di iscrizione degli alunni non anticipatari (in età di obbligo scolastico) che avevano richiesto il tempo pieno, saturando i (limitati) posti disponibili (determinati in 22 in ragione della presenza dell’alunno disabile).

Legittima l’assegnazione alla classe col minor numero di alunni

Pertanto, l’esclusione della bambina dalla classe più numerosa a tempo pieno, e il suo inserimento nella classe col minor numero di alunni, che del tutto casualmente sono in maggioranza maschi, costituisce solo il doveroso effetto della selezione operata dal dirigente scolastico in applicazione dei criteri elaborati dall’Istituto, peraltro noti ai genitori sin dal momento dell’iscrizione. La particolare situazione creatasi, caratterizzata dalla presenza tra i 7 alunni di una sola bambina costituisce dunque l’esito non irragionevole dell’applicazione (rispetto alla condizione di anticipataria dell’alunna) dei criteri di preferenza nella formazione delle classi, oltreché dei limiti normativi stabiliti per determinare il numero massimo degli alunni in presenza di disabili, e della condivisibile scelta di garantire a tutti la frequenza.

Possibilità di rimescolare le carte in seconda

A fronte di tali rilievi, le preoccupazioni espresse dai genitori, a dir del Tar, non riescono a intaccare la legittimità delle decisioni assunte dall’Istituto scolastico. Sussistendone i presupposti e secondo l’autonomo apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, tali decisioni potranno essere rivisitate riguardo all’iscrizione alla classe seconda, sia in relazione a eventuali mutamenti dello stato di fatto e alle risorse disponibili, sia rispetto alla considerazione che la minore non si trova più nella posizione (per certi limitati aspetti recessiva rispetto a quella degli alunni che hanno già raggiunto l’età dell’obbligo) di anticipataria (essendo tale posizione riferibile solo al primo anno di iscrizione).

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