Studentessa in gita scia e si frattura ginocchio, responsabilità degli insegnanti? Limportanza della liberatoria per linsegnante. SENTENZA

Studentessa in gita scia e si frattura ginocchio, responsabilità degli insegnanti? Limportanza della liberatoria per linsegnante. SENTENZA

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Culpa in vigilando. Per ogni giudice il riferimento è l’art. 2048. Non può essere diversamente. Egli interpreta, valuta ogni situazione in rapporto alla norma. L’ultima sentenza sul caso della ragazza infortunata conferma questo profilo, ma prima di procedere occorre l’onere della prova del danneggiato.

Culpa in vigilando, art. 2047 e 2048 i riferimenti obbligatori per ogni giudice

Culpa in vigilando o responsabilità civile  e penale del docente verso il minore affidato. Per ogni giudice i riferimenti sono gli articoli 2047 e 2048 del c.c. Il primo risulta più generico. Infatti recita al primo comma: “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto“. L’art. 2048 conferma lo sfondo del precedente, contestualizzandolo però maggiormente al realtà scolastica. Si legge al 2° e 3° comma: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto“.
Soprattutto quest’ultimo è il passaggio obbligatorio per leggere ogni infortunio che coinvolge un minore. Non può essere diversamente. Il nostro ordinamento giudizario risponde alla regola fondamentale del modello Civil law, dove la norma  suddivisa in codice civile, penale, di procedura civile e penale diventa lo sfondo entro il quale si muove il giudice. Egli interpreta e valuta ogni singola vicenda, ma sempre tenendo presente il perimetro definito dalla legge di riferimento. Diversamente dal modello anglosassone (Common Law) egli non ha la funzione di legiferare, ma solo di interpretare la singola vicenda alla luce della norma.

Il paletti dell’art.2048

Affrontiamo ora altri aspetti che torneranno utili, quando esamineremo una recente vicenda . Tra le more dell’articolo 2048 emerge, il profilo giuridico del docente declinato nel dovere alla vigilanza (Cass. 8811/ 2020; Cass. 10516/ 2017; Cass. 2695/2016). Questo status lo pone sempre in una condizione di presunzione di colpa o responsabilità diretta. Fortunatamente la condizione  iniziale del docente non è configurabile come presunzione assoluta, ma relativa in quanto egli deve documentare che  non ha potuto impedire il fatto. Ecco spiegato l’espressione “liberatoria” che rimanda a prove certe che lo sollevano dalla responsabilità per inadempienza al suo dovere di controllo e sorveglianza.
Ovviamente, come scrivevo su questa testata  “la responsabilità di docenti assimilati quest’ultimi alla figura dei precettori (terminologia derivante dall’art 1153 dell’abrogato codice civile del 1865), presenta due “confini”: un determinato tempo entro il quale si svolgono le attività didattiche, di refezione, ricreative e di fruizione dei servizi…; una limitazione territoriale che rimanda all’edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma di pertinenza della scuola. La culpa in vigilando deriva da un atto omissivo da parte del docente che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità (= fatto repentino)”.

Infortunio di una ragazza in gita scolastica

Affrontiamo ora  la recente vicenda che risulterà di facile lettura, grazie alle suddette premesse. Febbraio 2008, una studentessa in gita scolastica scia in condizioni meteo non ottimali,  cade e s’infortuna a un ginocchio. In primo giudizio è chiesta ai docenti la prova liberatoria. Al termine il magistrato  riconosce la causalità dell’evento ascrivibile all’inadeguata sorveglianza  degli insegnanti. La sentenza è confermata anche nel grado successivo.
Ora la Cassazione non legifera sulla presunta responsabilità degli insegnanti. Questa rimane sullo sfondo, risultando molto attenuata se non irrilevante ai fini della deteminazione del nesso causale. Infatti si legge: “che l’insegnante (Prof.ssa S.) non fosse presente al momento dell’incidente non è idonea a dimostrare la sussistenza di una culpa in vigilando, dal momento che, come dimostrato nel corso del giudizio, la stessa era comunque presente sulla pista da sci” ( pag.5-6).  Importante il seguente passaggio che “cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell’insegnante” (pag. 4) . I magistrati rilevano che la ragazza  “aveva l’onere — rimasto invece assolutamente inadempiuto – di descrivere ed allegare le ragioni della caduta, così da ricondurla causalmente alla condotta omissiva imputata all’insegnante” Ultimi elementi, a vantaggio degli insegnanti coinvolti nella vicenda la quasi maturità giuridica della ragazza (17 anni) e la dichiarazione della stessa (abile sciatrice). Questi due elementi portano i giudici a scrivere  che “l’alunna aveva deciso di iscriversi alla gara di sci e doveva dunque ritenersi ben consci delle proprie capacità”

Conclusione ripetizione del processo, ma meglio supportato

La parte finale della sentenza evidenzia quindi che è compito del danneggiato  “provare, anche a mezzo di presunzioni il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.”
In altri termini, l’eventuale responsabilità diretta dei docenti segue e non precede la produzione di documenti che accertino il nesso causale tra l’evento (infortunio) e la mancata vigilanza degli insegnanti.
In conclusione. Nulla cambia rispetto alla responsabilità diretta degli insegnanti, ma questa necessità di carte a valle.

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