Studenti deceduti durante lo svolgimento di attività formative, indicazioni INAIL su come presentare richiesta di accesso al sostegno economico

Studenti deceduti durante lo svolgimento di attività formative, indicazioni INAIL su come presentare richiesta di accesso al sostegno economico

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L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.

Il Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

Con circolare n. 49 del 14 novembre 2023 l’INAIL ha fornite istruzioni operative.

Destinatari

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:

1. il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e

2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.

In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:

3. i genitori, anche adottanti e

4. i fratelli e le sorelle.

In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:

gli ascendenti di secondo grado.

In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Eventi tutelati

L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:

1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Sono compresi nell’operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:

a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;

b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);

c) delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette.

Invio della domanda

Per l’accesso al sostegno economico gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla sede Inail di competenza o inviarla a mezzo di Pec o raccomandata A/R utilizzando l’apposito modulo, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore entro i seguenti termini:

  • infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024
  • infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.

CIRCOLARE E ALLEGATI

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