Il personale docente titolare di supplenza breve, in caso di contagio Covid e quindi di malattia, è soggetto alla decurtazione del 50%? Tali giorni di malattia, inoltre, si computano ai fini del raggiungimento del periodo di comporto?
Ricordiamo che la malattia del personale docente (e anche ATA), in servizio per una supplenza breve, è disciplinata dall’articolo 19, commi 1 e 10, del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo raggiunto sulla parte economica, deve essere riscritto relativamente alla parte normativa). Nel predetto articolo 19/10 leggiamo quanto segue:
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Dunque, in caso di malattia, i docenti titolari di supplenza breve:
- hanno diritto alla conservazione del posto, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, per un periodo di 30 giorni all’anno (quindi, si computano tutte le assenze effettuate nell’a.s. di riferimento, comprese quelle relative ad altre scuole o meglio ad altri contratti di supplenza);
- avranno una retribuzione, per i suddetti i 30 giorni, pari al 50% di quella spettante;
- avranno risolto il contratto, se l’assenza supera i 30 giorni.
Sin qui quanto previsto per la malattia “ordinaria”. E in caso di contagio Covid?
Malattia causa Covid
La risposta alla domanda succitata è fornita dall’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, tuttora vigente, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, come chiarito dalla Funzione Pubblica con apposito parere:
- Al riguardo, il citato comma 1 dell’articolo 87 dispone che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, é equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto…”.
- Benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, disposta – come detto – con il sopra richiamato decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.
Conseguentemente, ai sensi del summenzionato articolo 87/1 del DL 18/2020, per i dipendenti pubblici, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel periodo di comporto.
Dalla lettura congiunta della sopra riportata disposizione normativa e del CCNL 2007, affermiamo che in caso di assenza per malattia causa Covid:
- al dipendente (docente e ATA) spetta l’intera retribuzione
- il periodo di assenza non rientra nel periodo di comporto
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Buongiorno, sono un docente con contratto per supplenza breve e mi sono ammalato per COVID.
Ho letto nelle vs. pagine che la malattia per aver contratto il Covid, è intesa come ricovero ospedaliero.
Quindi, nessuna decurtazione per i primi 10 giorni, come previsto dalle legge Brunetta. Vi chiedo: I giorni di malattia per Covid si cumulano, ai fini del raggiungimento del periodo di comporto, ossia dei previsti 30 giorni? Inoltre, è prevista la riduzione della retribuzione al 50%?
Alla luce di quanto sopra riportato e considerato che la disposizione di cui al DL 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) non fa distinzione tra dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, rispondiamo al nostro lettore affermando che i giorni di malattia, causa Covid, non si computano ai fini del raggiungimento del periodo di comporto e sono retribuiti per intero e non al 50%.
Evidenziamo che quanto detto per i supplenti brevi è, naturalmente, valido anche per i docenti (e gli ATA) a tempo determinato con contratto al 31/08 e al 30/06, nonché per quelli di ruolo.
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