La scuola nella quale gli aspiranti supplenti stipulano il primo contratto di supplenza ha l’onere di verificare le dichiarazioni presentate dagli stessi anche attraverso la verifica documentale dei titoli culturali e accademici e di quelli di servizio. L’articolo 8 dell’OM 112/2022 prevede, dunque, che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che …
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, 2022-11-11 08:33:00, La scuola nella quale gli aspiranti supplenti stipulano il primo contratto di supplenza ha l’onere di verificare le dichiarazioni presentate dagli stessi anche attraverso la verifica documentale dei titoli culturali e accademici e di quelli di servizio. L’articolo 8 dell’OM 112/2022 prevede, dunque, che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel […]
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