Supplenza assegnata per errore: il dipendente ha diritto al punteggio?

Supplenza assegnata per errore: il dipendente ha diritto al punteggio?

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Anche il Tribunale di Cuneo (ordinanza 27 dicembre 2021), dopo quelli di Chieti e di Lanciano, ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della mancata attribuzione del punteggio per il servizio reso.
Costituisce infatti prassi diffusa in alcune scuole – in caso di accertati errori nella compilazione delle graduatorie-  considerare il servizio prestato dal dipendente come mero servizio “di fatto”, senza il riconoscimento di alcun punteggio (cosiddetto riconoscimento del servizio “ai soli fini economici”).
L’Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, ha chiarito che -in caso di errori nell’attribuzione delle supplenze da parte delle scuole- va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.
Il Direttore Generale dell’USR Toscana, nel diramare la nota, ha inteso precisare che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.
Molte scuole erroneamente accompagnano alla risoluzione del contratto la precisazione che il servizio reso è valido ai soli fini economici, dunque non dà diritto ad alcun punteggio.
In realtà, né il DM n. 640/2017, né l’Ordinanza n.60/2020 prevedono tale conseguenza, in caso di errori della scuola.
Infatti, il D.M. n. 640/2017, che disciplina l’assegnazione delle supplenze al personale Ata, prevede la non valutabilià del servizio, in caso di “dichiarazioni mendaci”, oppure qualora il servizio sia stato reso in mancanza del prescritto titolo di studio.
Nell’ordinanza del tribunale, si è osservato che nel caso in specie non era in contestazione il titolo di accesso, ma un mero titolo culturale che non costituiva requisito di ammissione alla graduatoria.
Proseguendo nel solco tracciato dal Tribunale di Lanciano,  il Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo ha osservato che mentre il precedente DM n.717/2014 prevedeva la mancata assegnazione del punteggio, tale previsione non è più contemplata nelle successive disposizioni regolamentari (quali appunto i DM n.640/2017 e DM n.50/2021) “come si evince dal confronto della disposizione dell’art.7, comma 7, su richiamato, con l’omologa contenuta nell’art.7, comma 7 del D.M.  n. 717/2014, relativo alle graduatorie del precedente triennio, ove era espressamente prevista l’invalidità  del servizio svolto in base ad un errato punteggio”.
“L’art. 7, comma 7, del predetto D.M. quindi consente la degradazione dei servizi prestati a servizi di mero fatto non in caso di mera erronea attribuzione del punteggio, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso in specie” (Trib. Cuneo, ordinanza cit.).
C’è da dire, inoltre, che i docenti che prestano servizio nelle scuole paritarie non vengono assunti sulla base di una graduatoria.
Ciò nonostante, hanno pacificamente diritto al punteggio per il servizio prestato.
Riconoscere il diritto al punteggio a chi ha prestato servizio in una scuola paritaria (in cui la supplenza non viene assegnata sulla base di una graduatoria) e non riconoscere tale diritto al docente assunto da una scuola statale solo perché si è verificato un errore da parte dell’Amministrazione nell’attribuzione della supplenza, rappresenterebbe un’ingiusta e irragionevole discriminazione per i docenti delle scuole statali.
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Pietro Guerra

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