Supplenze anno scolastico 2022/23: alcuni docenti saranno contattati da graduatorie di istituto per un contratto breve su posto accantonato per il concorso straordinario e che una volta conclusa la procedura sarà assegnato al vincitore. La clausola di rescissione è prevista dal CCNL 2018. La data ultima non è ipotizzabile al 100%, ma l’indicazione è quella di permettere al docente del concorso straordinario di svolgere l’anno di prova, che comprende almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica.
Avevamo anticipato questa situazione da un altro punto di vista, quello dei vincitori del concorso straordinario bis, che in alcune regioni ha una importante coda autunnale.
Oggi parliamo invece dei docenti nominati con supplenza breve e clausola risolutiva sui posti destinati ai vincitori del concorso straordinario bis di cui al DDG 1081 del 6 maggio 2022.
Una nostra lettrice chiede
- “Faccio una domanda su eventuale nomina da graduatorie d’istituto, sui cosiddetti posti accantonati riservati ai vincitori di concorso straordinario bis.
Io non posso ancora fare il concorso straordinario.
Se vengo convocata per questo tipo di supplenze, nella regione Marche sará competenza dei singoli istituti scolastici e con contratti con scadenza 31 agosto, ho la possibilità di rifiutare senza incorrere a sanzione? O le sanzioni sono le stesse per chi rifiuta le nomine da gps?“
Supplenze brevi con clausola risolutiva
Alcuni Uffici Scolastici stanno fornendo indicazioni sulla modalità di stipula dei contratti sui posti accantonati per i vincitori del concorso straordinario bis. Ad es. Alessandria
“Con specifico riferimento all’accantonamento dei posti riportati nelle tabelle allegate, in attesa della conclusione delle procedure concorsuali ex art. 59 comma 9 bis e dell’assegnazione ai candidati vincitori (nel numero dei posti messi a bando per le relative classi di concorso) delle sedi scolastiche presso cui stipuleranno contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procederanno, sulla base delle relative graduatorie di istituto e, in subordine da M.A.D, alla stipula di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 41 comma 1 del CCNL 19.04.2018: “Il presente contratto si intenderà risolto a seguito dell’individuazione dell’avente titolo dalle procedure concorsuali in corso di svolgimento (art. 59 co 9 bis D.L. 73/2021 e s.m.i.)”.
Al riguardo si informa che la data presunta della conclusione delle procedure concorsuali e dell’assegnazione del nuovo supplente (con la contestuale applicazione della suddetta risoluzione
anticipata del contratto al supplente precedentemente individuato) sarà presumibilmente compresa, a secondo delle classi di concorso interessate, nel periodo 15 ottobre-15 novembre 2022”
Cosa comporta non accettare una supplenza temporanea da graduatorie di istituto?
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non disciplina il caso della supplenza con clausola risolutiva, ma in genere parla di graduatorie conferite dalle graduatorie di istituto
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Ad esempio: docente rinuncia ad una supplenza o alla sua proroga/conferma sulla A-22; non potrà ottenere supplenze per la A-22 e per il sostegno primo grado dalla graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per altra classe di concorso ovvero su posto di sostegno secondo grado/infanzia/primaria, se inserito nelle relative graduatorie).
Graduatorie di istituto 2022/24, sanzioni rinuncia supplenza e abbandono del servizio
A nostro parere, posto che mettere la clausola risolutiva non è proprio esatto al 100% in questo caso, non si può ipotizzare sanzione in caso di rinuncia. In ogni caso consigliamo di chiedere in maniera approfondita alle segreterie scolastiche prima di assumere qualsiasi decisione, dato che si tratta di situazioni delicate e non normate al 100%.
2) Ho la possibilità di chiedere uno spezzone?
Difficilmente, a fronte della possibilità di poter comunque attribuire la supplenza ad un unico docente, la scuola accetta di spezzare la supplenza senza una valida motivazione come quella del completamento orario.
3) C’è un limite di tempo entro il quale al massimo deve essere fatto e concluso il concorso per poter usufruire del posto? Oppure se il concorso viene fatto troppo tardi , i vincitori di concorso non possono prendere servizio perché ormai non più in tempo con lo svolgimento dell’anno di prova….etc etc?
La data esatta non è stata individuata a livello di Amministrazione centrale, ma è rimessa al singolo USR che decide se sarà possibile completare in tempo le nomine per permettere ai docenti di svolgere l’anno di prova e formazione. La comunicazione è stata data nella nota del Ministero del 25 agosto 2022
Nonostante i posti accantonati non siano stati resi disponibili per le supplenze annuali da algoritmo e assegnati tramite supplenze brevi, potrebbe capitare che il concorso non si concluda nei tempi previsti?
Questo non è ipotizzabile in questo momento. Certamente è una circostanza che potrebbe verificarsi, in questo caso il docente nominato su supplenza breve ne trarrebbe grosso vantaggio ma a livello generale non è questo l’obiettivo. Potrebbe trattarsi di circostanze limitate, al momento non prevedibili.
La consulenza
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, 2022-09-10 12:45:00, Supplenze anno scolastico 2022/23: alcuni docenti saranno contattati da graduatorie di istituto per un contratto breve su posto accantonato per il concorso straordinario e che una volta conclusa la procedura sarà assegnato al vincitore. La clausola di rescissione è prevista dal CCNL 2018. La data ultima non è ipotizzabile al 100%, ma l’indicazione è quella di permettere al docente del concorso straordinario di svolgere l’anno di prova, che comprende almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica.
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