Supplenze anno scolastico 2022/23: un chiarimento per i docenti assunti con orario di servizio non pieno, in attesa di un completamento laddove sarà possibile. A quante e quali riunioni collegiali devono partecipare, cosa determina l’avere un orario di servizio con numero minore di ore e quindi più giorni liberi da attività in classe?
“Quest’anno ho un incarico di 9h spalmate su 3 gg, in una scuola secondaria di primo grado. Dal momento che non ho trovato risposte soddisfacenti da nessuna parte, provo a chiedere a te se sono tenuta a partecipare alle attività scolastiche (Collegi, Consigli, Dipartimenti, Colloqui ecc…) nei due giorni in cui non sono in servizio. Di fatto, fino ad adesso, sono stata sempre presente, tranne che ad un CdC pomeridiano che si teneva in presenza in un giorno in cui non lavoravo. Mi avevano detto che la partecipazione ad esso era a mia discrezione, visto che quel giorno non ero in servizio. Poi invece, all’ultimo mi hanno cambiato le carte in tavola. Poichè sono sicura che capiterà di nuovo, voglio sapere bene come muovermi. Grazie.”
Partecipazione alle riunioni: non è a discrezione del docente!
Immaginiamo cosa potrebbe accadere nelle scuole se la partecipazione ad una o più riunioni fosse a discrezione del docente. E’ bene invece che tutto sia concordato.
Partiamo dalla normativa
In base all’art. 29 del CCNL/2007
D. Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?
R. Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie
sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative; - altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Quindi le famose “40+40”. Ma questo è il numero massimo, additabile all’insegnante con orario di servizio pieno.
Di conseguenza, per ognuna delle due suddivisioni, il docente con orario di servizio non pieno, partecipa agli impegni collegiali in misura proporzionale.
Pertanto un docente con 9 ore di servizio nella scuola secondaria deve assicurare la presenza per un numero di ore quasi pari alla metà delle 40 ore. Ore che, in particolare per i Consigli di classe vengono raggiunte solo per alcune classi di concorso (quelle con poche ore per disciplina). Ma sicuramente a ottobre la collega non poteva aver raggiunto il numero massimo di ore da dedicare ai consigli di classe.
Qualora si raggiunga il numero massimo di ore, allora si concorda con il Dirigente Scolastico e la presidenza cosa fare. Di solito il docente viene esonerato dalla partecipazione alle riunioni successive (esclusi naturalmente i Consigli di classe in cui sono calendarizzati gli scrutini), molto più raramente si potrebbe optare per la retribuzione.
In ogni caso è bene presentare con anticipo alla Presidenza il planning di partecipazione agli impegni, stilato sulla base del Piano annuale delle attività, approvato nel Collegio dei docenti di settembre. In questo modo ad es. si potrà concordare con la Presidenza stessa quali sono i Consigli di classe irrunciabili ( si pensi ad es. a quelli in cui vi è l’approvazione dei PdP o Pei) rispetto ad altri intermedi per i quali è sempre possibile (e doveroso) far comunque pervenire al Coordinatore di classe eventuali osservazioni che sarebbe state oggetto di intervento.
E se la riunione è in un giorno in cui il docente non è in servizio?
Il docente con orario di servizio non pieno è a “mezzo orario” soltanto per le attività in classe e per la partecipazione alle riunioni nelle modalità che abbiamo descritto. Per il resto va considerato che il suo contratto non prevede l’impegno solo il lunedì, mercoledì e venerdì cioè i giorni in cui è in classe. E’ un contratto invece che copre un periodo, ad es. 10 settembre 2022 – 30 giugno 2023-.
Quindi, nei giorni in cui non è in servizio, il docente è esentato solo dall’obbligo delle lezioni ma non dalle altre attività di insegnamento. Per comprendere bene di cosa si parla, si pensi alla coincidenza della riunione del Collegio dei docenti con il giorno di libero. Si potrebbe evitare tutto ciò? Naturalmente no?
Gli eventuali impegni collegiali eventualmente ricadenti nel giorno libero dalle lezioni in classe fanno comunque parte di quel contratto che non è limitato ai soli giorni di servizio, ma che è in vigore anche nei giorni in cui non si è fisicamente in classe. Altro esempio: poiché il docente è sotto contratto anche nei giorni in cui non ha lezione in classe, non può certo stipulare altri contratti di lavoro negli altri giorni (a meno che non si tratti di altra supplenza compatibile o di altra attività lavorativa comunque compatibile).
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, 2022-11-15 08:22:00, Supplenze anno scolastico 2022/23: un chiarimento per i docenti assunti con orario di servizio non pieno, in attesa di un completamento laddove sarà possibile. A quante e quali riunioni collegiali devono partecipare, cosa determina l’avere un orario di servizio con numero minore di ore e quindi più giorni liberi da attività in classe?
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