Supplenza su ore pari o inferiori alle 6: più domande per lo stesso spezzone, a chi va assegnato

Supplenza su ore pari o inferiori alle 6: più domande per lo stesso spezzone, a chi va assegnato

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L’attribuzione delle supplenze per il 2023/24 è ancora disciplinata dall’OM 112/2022. In essa si trovano anche le disposizioni per le assegnazioni degli spezzoni pari o inferiore alle 6 ore, che nelle scuole avviene proprio in questi giorni. Gli spezzoni sono di competenza dei Dirigenti Scolastici, che li ricevono dall’Ufficio Scolastico in quanto non più utilizzabili per la formazione di cattedre intere.

Il riferimento è l’art.2 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale, nel quale si stabilisce quanto segue:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto

I docenti interessati a tale attribuzione, quindi, sono prioritariamente coloro che risultano già in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione specifica e in subordine docenti nominati dalle graduatorie di istituto specificatamente per la copertura di questi spezzoni.

Docenti coinvolti

Nell’ordine e con il loro consenso, saranno coinvolti i seguenti docenti:

1- docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse

2- docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento

3- docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento

4- docenti supplenti nominati dalle graduatorie di istituto nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare, secondo le modalità e l’ordine succitati, al personale docente in servizio nella scuola.

La legge e di conseguenza tutti gli atti normativi del Ministero non indicano nessun criterio, quindi una risposta univoca al quesito rischia di non esserci.

Probabilmente non sono tanti i casi in cui si verifica che più docenti vogliano concorrere per lo stesso spezzone, ma sicuramente esistono.

Il nostro parere è che i criteri vadano stabiliti a monte, o indipendentemente dalla presenza o meno in quello specifico anno scolastico di spezzoni da attribuire o comunque prima di proporre ai docenti la possibilità di presentare domanda.

In questo modo si evita il rischio che il criterio vesta a pennello uno dei docenti a scapito del collega.

Sarebbe doveroso precisare i criteri in un Regolamento interno e soprattutto stabiliti dopo confronto con le RSU, che ne avranno discusso in altra sede con i docenti dell’istituzione scolastica.

Questo procedimento toglie alla procedura la discrezionalità del Dirigente Scolastico e diventa un meccanismo condiviso, seppure solo all’interno di una scuola. Nel Regolamento bisognerebbe stabilire anche una durata dei criteri, ossia se bisognerà rivederlo ogni anno (a nostro parere sconsigliato) o una durata limite.

Possibili criteri

  • graduatoria interna di istituto, ossia stabilire chi è il primo docente in graduatoria tra coloro che hanno dato la disponibilità
  • rotazione, in modo da non assegnare le ore sempre allo stesso insegnante
  • suddivisione, laddove possibile, tra più insegnanti (es. 4 + 2 oppure 3 + 3)
  • precedenza ai docenti che insegnano nella scuola la disciplina in cui vi sono le ore in più

Nella circolare, a nostro parere, va specificato che la nomina su ore in più potrebbe comportare la difficoltà a mantenere il giorno libero, soprattutto se l’assegnazione dovesse ricadere su docenti in servizio su più scuole.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore sono retribuiti fino al 30 giugno

Indipendentemente dall’attribuzione ad un docente di ruolo o ad un collega precario, gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore saranno retribuiti fino al 30 giugno. Il chiarimento in merito è stato fornito dal MEF  con la circolare n. 33247 del 07/04/2016, che specifica che si tratta di ore eccedenti disponibili in organico di fatto.

Un caso particolare

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore, docente titolare su COE può ottenerli nella scuola di completamento, pagati al 30 giugno

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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