Supplenze 2022, docente con due contratti: se lascio un incarico, decado dall’altro?

Supplenze 2022, docente con due contratti: se lascio un incarico, decado dall’altro?

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Quali sanzioni si applicano al docente che, titolare di due contratti di supplenza, ne abbandona uno?  Decade da ambedue i contratti?

Sanzioni GPS e GI

Le sanzioni previste in caso di rinuncia alla supplenza, di mancata presa di servizio ovvero di abbandono dello stesso (servizio), sono indicate nell’articolo 14 dell’OM n. 122/2022 (comma 1 per le supplenze conferite da GaE/GPS e comma 2 per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto).

GaE/GPS

Queste le sanzioni previste per le supplenze conferite da GaE e GPS:

  • perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE/GPS e, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, da graduatoria di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento, in caso di rinuncia all’assegnazione della supplenza o di mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione;
  • perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE/GPS e, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, da graduatoria di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2022/24), in caso di abbandono del servizio.

Graduatorie di istituto

Queste le sanzioni previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto:

  • posto comune: perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto (quindi dalla scuola dalla quale si è stati convocati) sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione, in caso di rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ovvero in caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o di mancata risposta, nei termini previsti dall’amministrazione; tale sanzione si applica sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, viceversa non si applica agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • posto di sostegno: esclusivamente per gli aspiranti specializzati, perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto (quindi dalla scuola dalla quale si è stati convocati) sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione, in caso di rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ovvero in caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o di mancata risposta, nei termini previsti dall’amministrazione; tale sanzione si applica sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, viceversa non si applica agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, in caso di abbandono del servizio.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Sono un docente precario. Quest’anno mi trovo ad avere un contratto, da GPS con spezzone orario di 8h (1^ contratto) fino 30/06; un secondo spezzone orario mi é giunto da GI sempre di 8 h (2^ contratto) fino al 30/06.  Chiedo:  Se dovessi abbandonare solo la seconda supplenza, quella da GI, cosa accadrebbe Decadrei anche dal primo contratto?

Rispondiamo al nostro lettore affermando che, in caso di abbandono della supplenza conferita dalle GI, manterrebbe quella ottenuta da GPS, poiché le sanzioni previste sono solo quelle sopra riportate e non prevedono la decadenza da contratti già stipulati. Tuttavia, lo stesso andrebbe incontro alla sanzione prevista per l’abbandono del servizio che, nel caso delle GI, consiste nell’impossibilità di conseguire supplenze sulla base delle medesime (GI) per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle stesse. In sostanza, il nostro lettore non potrà ottenere nessun tipo di supplenza dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24. Potrà, invece, ottenere supplenze dalle GPS.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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