Supplenze 2022, docenti ruolo possono accettarle se annuali o al termine delle attività didattiche

Supplenze 2022, docenti ruolo possono accettarle se annuali o al termine delle attività didattiche

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Una docente di ruolo può accettare una supplenza breve di 6 ore in altra scuola, arrivando ad un orario settimanale (ore di ruolo e di supplenza) di 24 ore?

Quesito

Così scrive e chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di ruolo nel sostegno, inserita nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per la classe A-22. Sono stata convocata per una supplenza breve di 6 ore in un’altra scuola per la sopracitata cattedra. Potrei accettarla ed arrivare ad un monte orario di non oltre 24 ore?

Art 36 CCNL

L’art. 36 del CCNL 2007 comparto scuola, in vigore per quanto non previsto nel CCNL 2016/18, prevede quanto segue:

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Dunque, il docente di ruolo:

  • può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o classe di classe di concorso diversi da quelli di titolarità;
  • mantiene (in caso di supplenza), senza assegni, la titolarità della sede per tre anni scolastici (al quarto anno di supplenza deve presentare domanda di mobilità, per acquisire la nuova sede di titolarità);
  • è soggetto (durante l’incarico a tempo determinato) alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In riferimento al grado di istruzione, classe di concorso e tipologia di posto, relativamente ai quali è possibile accettare la supplenza, si precisa (come fatto anche dall’ATP di Reggio Calabria) che:

  • se il docente è titolare nella scuola dell’infanzia, non può ottenere la supplenza nella scuola dell’infanzia su posto comune o di sostegno; può invece ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado;
  • se il docente è titolare nella scuola primaria, non può ottenere la supplenza nella scuola primaria su posto comune o di sostegno; può invece ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella secondaria di primo e secondo grado;
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di I grado, non può ottenere la supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di primo grado; può invece ottenerla su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado ovvero nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di II grado, non può ottenere la supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di secondo grado; può invece ottenerla su posto comune per un’altra classe di concorso nella secondaria di II grado ovvero nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

Risposta al quesito

Sono una docente di ruolo nel sostegno, inserita nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per la classe A-22. Sono stata convocata per una supplenza breve di 6 ore in un’altra scuola per la sopracitata cattedra. Potrei accettarla ed arrivare ad un monte orario di non oltre 24 ore?

La risposta al quesito è negativa per diverse ragioni, prima fra tutte quella relativa al fatto che la supplenza non è per tutto l’anno (ossia al 30/06 e al 31/08); qualora lo fosse stata, la nostra lettrice non l’avrebbe potuta accettare lo stesso, perché sulla stessa classe di concorso (la A-22) di titolarità, considerato che il sostegno non è una classe di concorso (ma una tipologia di posto) e che la stessa lettrice non ne cita altre (per cui la A-22 dovrebbe essere la classe di immissione in ruolo e titolarità).

Inoltre, non è possibile svolgere contemporaneamente servizio di ruolo e ore di supplenza, come si evince dalla disposizione contrattuale, secondo cui il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, è soggetto alla disciplina prevista dal CCNL comparto scuola per il personale a tempo determinato. Pertanto, in caso vi siano le previste condizione, il docente deve svolgere soltanto la supplenza. Il fatto che si tratti di supplenza di sole sei ore, riteniamo che la stessa possa essere accettata, in quanto il CCNL non indica il numero minimo di ore (e non dice che deve trattarsi di posto/cattedra interi) e in quanto l’interessato viene retribuito come i supplenti, quindi per le ore svolte.

Infine, il raggiungimento delle 24 ore settimanali è previsto soltanto nella propria scuola, in caso di assegnazione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore (ricordiamo che i predetti spezzoni sono al 30 giugno).

, 2022-10-20 09:29:00, Una docente di ruolo può accettare una supplenza breve di 6 ore in altra scuola, arrivando ad un orario settimanale (ore di ruolo e di supplenza) di 24 ore?
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