La recente circolare sulle supplenze, pubblicata dal ministero dell’Istruzione lo scorso venerdì 29 luglio, ha chiarito in quali casi il dirigente scolastico può chiamare in cattedra un docente a partire da una domanda di messa a disposizione (Mad). La condizione è l’esaurimento delle graduatorie a esaurimento (GAE), di quelle provinciali supplenze (GPS) e infine delle graduatorie di istituto (GI).
Leggiamo infatti nella circolare del MI: “Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo“.
E si specifica anche: “Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”.
Va precisato che gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022 in caso di rinuncia all’incarico o di abbandono del servizio.
Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza”.
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, 2022-08-06 07:00:00, La recente circolare sulle supplenze, pubblicata dal ministero dell’Istruzione lo scorso venerdì 29 luglio, ha chiarito in quali casi il dirigente scolastico può chiamare in cattedra un docente a partire da una domanda di messa a disposizione (Mad). La condizione è l’esaurimento delle graduatorie a esaurimento (GAE), di quelle provinciali supplenze (GPS) e infine delle […]
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