Supplenze 2023/24 ai docenti di ruolo, solo se non devono ancora svolgere anno di prova

Supplenze 2023/24 ai docenti di ruolo, solo se non devono ancora svolgere anno di prova

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Il docente, tenuto a svolgere l’anno di prova, non può accettare incarichi a tempo determinato al 03/06 e al 31/08. E chi è nuovamente immesso in ruolo e lo ha già superato nel medesimo grado di istruzione?

L’articolo 3/3 del DM n. 138/2023 così dispone:

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento
del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Dunque, il docente che deve svolgere l’anno di prova, non può accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007.

Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no?

Come indicato nell’annuale nota (2022/23) sull’anno di prova:

– sono tenuti a svolgerlo (ciò è indicato anche nel DM 226/2022, disciplinante il nuovo anno di prova):

  • i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo
    conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13/2 del D.lgs. 59/17 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del DL n. 73/2021. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59,
    comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

– non sono tenuti a svolgerlo i docenti che:

  • abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Supplenze art. 36

Ritornando alla possibilità di ottenere supplenze da parte del personale di ruolo, premettiamo che l’articolo 36 del CCNL 2007, disciplinante la possibilità per i docenti di ruolo di accettare le suddette supplenze, sarà applicato per l’ultimo a.s., in quanto verrà sostituito dall’art. 47 del futuro CCNL 2019/21, attualmente Ipotesi di Contratto, per cui si attende la firma definitiva ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esso contenuto.

La conferma che, per l’a.s. 2023/24, vada applicato l’articolo 36, arriva anche dall’annuale nota sulle supplenze, ove leggiamo quanto segue: È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2. Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Ai sensi dell’articolo 36 in esame, il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso ovvero altri gradi di istruzione, mantenendo per tre anni scolastici, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di ruolo assunta nell’anno scolastico 22/23 da procedura ordinaria su scuola primaria posto sostegno. Ho superato il mio anno di formazione e prova con esito positivo. Sono rientrata tra i docenti in turno di nomina dalla graduatoria di merito regionale Toscana per il posto comune sul grado di scuola primaria. Purtroppo però nella seconda fase ho ottenuto una sede non facile da raggiungere e prima di dover rinunciare al nuovo ruolo ho un quesito da chiederle. Vorrei sapere se accettando il nuovo ruolo posso avvalermi subito dell’art 36 poiché come dice la normativa attuale avendo già svolto l’anno di prova e superato sullo stesso grado di scuola non sono tenuta alla ripetizione dello stesso. In questo modo potrei restare nella mia provincia con una supplenza annuale su altra CDC.  La nuova normativa dice infatti che i neo immessi 23/24 in quanto tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Ma io l’ho già svolto quindi per deduzione logica credo di averne diritto. Aspetto una sua gentile risposta e celermente se possibile per i tempi stretti della chiusura istanza supplenze provinciali.

La nostra lettrice, come dice la stessa, non deve svolgere nuovamente l’anno di prova, in quanto superato nel 2022/23 nel medesimo grado di istruzione di nuova immissione in ruolo (tra l’altro ha sostenuto il “nuovo” anno di prova con test finale). Pertanto, considerato che il DM 138/2023 vieta la possibilità di accettare supplenze (al 30/06 e al 31/08) al solo personale che deve svolgere l’anno di prova, la lettrice potrà fruire dell’art. 36 e quindi accettare l’eventuale supplenza su un grado diverso di istruzione (titolare alla prima, accetta supplenza classe di concorso secondaria primo o secondo grado – nel quesito non è specificato).

Immissioni in ruolo 2023/24

Ricordiamo che le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) si avviano ormai verso la conclusione, con  lo svolgimento della suddetta procedura per chiamata, finalizzata all’assunzione degli aspiranti in territori diversi da quelli delle graduatorie di provenienza sui posti residuati dalla assunzioni ordinarie. Per partecipare alla procedura per chiamata, gli interessati presentano domanda, tramite Istanze Online, sino alle ore 12.00 del 31 luglio 2023. Chi può partecipare e come scegliere la regione e le province

Immissioni in ruolo docenti 2023, guida alla fase 2 e call veloce ordinaria [LO SPECIALE]

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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