Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: il primo incontro tra sindacati e tecnici del Ministero per mettere a punto il sistema informatizzato per assegnare gli incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2024. Un primo importante risultato, dal momento che questo punto è stato nei due anni precedenti oggetto di numerose controversie. Due anni per risolvere la problematica.
Riserve legge 68/99
Nella domanda che si presenta su Istanze online per la scelta delle max 150 preferenze gli aspiranti interessati possono indicare nella sezione dedicata i titoli di riserva posseduti ai fini dell’assunzione sul contingente di posti riservato, ai sensi della legge n. 68/1999.
N.B. Nell’ambito delle operazioni di assegnazione delle supplenze, la riserva dei posti si applica soltanto se il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non abbia permesso di esaurire la prevista quota di riserva.
Il numero massimo di posti da destinare ai riservisti è pari al 50% delle disponibilità, da calcolare tenendo in considerazione soltanto i posti ad orario intero.
Negli ultimi due anni scolastici le graduatorie di assunzione (GaE e GPS) sono state considerate uniche senza distinzione di fascia.
Pertanto, se ci sono stati 3 posti da assegnare ai riservisti, sono state scorse prima le GaE e poi eventualmente le GPS, considerandole come una graduatoria unica, a prescindere dalla divisione in fasce (prima e seconda fascia GPS è come se avessero costituito una sola graduatoria).
La problematica
Questo ha determinato una problematica: poiché il numero delle supplenze da attribuire è stato elevato spesso si è arrivati alla seconda fascia GPS. In questo modo tante supplenze sono state attribuite a docenti privi della specializzazione sostegno a fronte di un numero elevato di docenti con titolo non nominati dalle fasce più alte.
La nuova procedura supplenze docenti anno scolastico 2023/24
I sindacati hanno comunicato che è stata modificata la procedura di assegnazione delle supplenze anno scolastico 2023/24 in riferimento alle quote di riserve ex lege 68/99. Gli aspiranti interessati potranno esercitare la riserva esclusivamente all’interno della graduatoria entro la quale sono inseriti.
Pertanto, ad es. i riservisti inseriti nella II fascia delle GPS non potranno comunque precedere gli aspiranti inseriti nella I fascia anche se quest’ultimi non hanno la riserva. L’obiettivo è quello di assicurare agli studenti il docente specializzato e, tra questi, applicare la priorità di nomina al docente che usufruisce della riserva.
Solo la graduatoria incrociata di sostegno verrà considerata unica.
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La consulenza
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