Supplenze anno scolastico 2023/24: gli aspiranti interessati, inseriti in GaE o GPS, stanno compilando la domanda per richiedere l’attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2024. Tanta l’incertezza legata alla mancanza di un quadro chiaro delle disponibilità, una sottile ansia per il funzionamento dell’algoritmo con la speranza che gli errori macroscopici dello scorso anno siano stati corretti, qualche bizza del sistema informatico e le scelte personali da rispettare.
La domanda per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno da gaE e GPS si può presentare entro il 31 luglio ore 14 attraverso il link presente alla pagina
https://www.istruzione.it/supplenzedocenti23-24/la-domanda.html
Cosa succede se non si presenta la domanda
La nostra risposta è, in riferimento all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 art. 14 comma 1 lettera a)
“la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;”
Pertanto, chi non presenta la domanda è consapevole che per l’anno scolastico 2023/24 non potrà ricevere supplenze da GaE o GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024.
Una delle domande ricorrenti da parte dei nostri lettori
“Se non presento la domanda per la scelta delle 150 preferenze, potrò essere chiamato dalle graduatorie di istituto”
Per graduatorie di istituto si intendono le max venti scuole scelte per ogni classe di concorso di inserimento nelle GPS.
La risposta è
- SI, sarà possibile essere contattati dalle graduatorie di istituto anche per supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 in caso di GPS esaurite
- Si’, si mantiene il diritto ad essere contattati per tutte le altre tipologie di supplenza temporanea assegnata da graduatorie di istituto (maternità, malattia, aspettativa breve, congedo) che possono avere come termine di scadenza max l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale.
Un’altra delle domande dei nostri lettori:
Se si presenta la domanda e si rinuncia alla nomina proposta?
In questo caso non si potrà partecipare all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS nonchè alla stessa tipologia di supplenza proposte dalle graduatorie di istituto, ma si partecipa solo per le supplenze temporanee
Le indicazioni dei sindacati
FLC CGIL
Rinuncia agli incarichi di supplenza per mancata presentazione della domanda o mancata espressione di sedi
Normativa di riferimento OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 12 c. 4
La mancata presentazione dell’istanza della procedura informatizzata costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Rimane fermo il diritto a poter lavorare con convocazioni da parte delle scuole con graduatorie d’istituto, sia per supplenze brevi e saltuarie che per incarichi al 31 agosto o 30 giugno (questi ultimi sono assegnati dalle scuole quando le graduatorie provinciali sono esaurite).
La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto tra le preferenze espresse nell’istanza informatizzata costituisce rinuncia per quelle specifiche sedi, posti o classi di concorso non inseriti. Infatti, se quando arriva il proprio turno di nomina, l’aspirante non può essere soddisfatto rispetto alle preferenze che ha espresso, mentre sarebbe stato disponibile un posto relativo a sedi/posti/classi di concorso non indicate, è considerato rinunciatario. La conseguenza è che il docente non potrà avere l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato con la procedura informatizzata dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento e non sarà riconvocato in successivi turni di nomina. Anche in questo caso il docente potrà lavorare con le supplenze conferite da graduatoria d’istituto.
Rinuncia all’incarico di supplenza dopo assegnazione avvenuta con procedura informatizzata
Normativa di riferimento OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 12 c. 11 e art. 14 c. 1 lettera a)
Gli aspiranti che una volta ricevuta l’assegnazione della supplenza non prendano servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione perdono la possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Quindi potranno lavorare solo con nomine da graduatorie d’istituto per incarichi di supplenza breve e saltuaria (malattia, maternità, etc.)
UIL Scuola
L’aspirante che non presenta la domanda con procedura informatizzata: non potrà essere convocato per incarichi al 31/8 o al 30/6, anche per disponibilità sopraggiunte, dalle GAE e dalle GPS per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui ha titolo. La sanzione si applica solo per l’a.s. 2023/24.
È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado
d’istruzione cui l’aspirante ha titolo:
• sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite
• sia per le supplenze brevi
Lo speciale di Orizzonte scuola per la compilazione della domanda
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