Supplenze 2023/24 su posti accantonati per concorso straordinario bis: sono temporanee ex fino ad avente diritto, in attesa del collega vincitore

Supplenze 2023/24 su posti accantonati per concorso straordinario bis: sono temporanee ex fino ad avente diritto, in attesa del collega vincitore

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Un concorso presentato come “snello” per via dell’unica prova orale + valutazione titoli da cui è costituito, il concorso straordinario bis di cui al DDG n. 1081 non si è ancora concluso in tutte le regioni e per tutte le classi di concorso coinvolte. I posti a disposizione sono 14.000, due (almeno) gli anni scolastici necessari per completare la loro attribuzione e una modifica alla normativa che ha consentito di assegnare per scorrimento della graduatoria i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L’accantonamento dei posti per il concorso straordinario bis

L’anno scolastico 2023/24 è iniziato e la prossima settimana saranno in classe anche gli studenti. Gli Uffici scolastici lavorano alacremente per assicurare i bollettini di nomina per l’assegnazione delle cattedre al 31 agosto o 30 giugno 2024.

In questi bollettini non sono ricomprese le cattedre che vengono accantonate in attesa della chiusura del concorso straordinario bis, per poterle attribuire in tempi brevi ai rispettivi vincitori.

Supplenze temporanee in attesa dei vincitori

Sebbene il Ministero non sia intervenuto in merito per l’anno scolastico 2023/24 (magari confidando in una felice conclusione della procedura entro il 31 agosto), gli Uffici Scolastici procedono all’accantonamento.

Queste le disposizioni dell’Ufficio Scolastico di Padova 

“Nelle more della conclusione di dette operazioni di scorrimento, i posti medesimi saranno nel frattempo coperti con contratti di supplenza breve e saltuaria con clausola risolutiva ai sensi dell’art.1353 del codice civile; gli effetti dell’avveramento della condizione decorreranno dal giorno della presa di servizio dell’avente titolo alla nomina.

3. A seguito dell’individuazione dei docenti destinatari delle suddette supplenze brevi e saltuarie, le segreterie scolastiche, in fase di instaurazione del rapporto di lavoro (R-1) dovranno indicare che il contratto è risolto qualora sia individuato un avente titolo a seguito dello scorrimento della graduatoria del Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Dopo aver stampato il contratto a tempo determinato, avranno cura di trasformare il testo in formato editabile (es., .rtf), per inserirvi la seguente clausola risolutiva: Il presente contratto è stipulato per assicurare la copertura temporanea di uno dei posti di organico di diritto destinato allo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario bandito con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73. Pertanto, il presente contratto di supplenza breve e saltuaria, a norma dell’art. 1353 del codice civile, è sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella presa di servizio dell’avente titolo alla nomina sul posto oggetto del presente incarico di supplenza breve e saltuaria per l’a.s. 2023/2024.

Ai sensi dell’art. 1360 del codice civile, l’effetto dell’avveramento della condizione decorrerà dal giorno della presa di servizio dell’avente titolo.

Successivamente, faranno sottoscrivere al personale individuato tale versione del contratto”

Dunque ancora un avvicendamento di docenti sulla stessa cattedra nel corso dell’anno scolastico.

Le caratteristiche della supplenza temporanea

Per la malattia l’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” comma 10 stabilisce che  nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”. Pertanto, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.

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