La novità introdotta l’anno scorso e confermata per il corrente anno scolastico, relativa al divieto di lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto per altro profilo se c’è già stata la presa di servizio, non intacca la possibilità per i supplenti ATA di lasciare una supplenza breve per una al termine delle attività didattica o annuale per lo stesso o per altro profilo professionale.
Un collaboratore scolastico assunto, ad esempio, al 31 dicembre, può lasciare la supplenza e accettare una proposta per assistente amministrativo al 30 giugno 2024, senza incorrere in sanzioni.
Questo vale anche per le assunzioni aggiuntive ATA previste dal decreto PA bis e dal Piano Agenda Sud, 62 milioni di euro in totale per contratti al 31 dicembre da graduatorie di istituto. Tali supplenze verranno infatti considerate brevi e saltuarie. Un supplente PNRR o per Agenda Sud può lasciare la supplenza e svolgerne una al 30 giugno, se dovesse arrivare l’occasione.
Il divieto riguarda chi ha già firmato la presa di servizio per contratto al 30 giugno o 31 agosto e poi riceve convocazione per altro profilo: es. un assistente amministrativo assunto al 30 giugno che vuole cambiare e svolgere supplenza per AT sempre al 30 giugno. Se però ciò avviene prima della presa di servizio è possibile.
Sanzioni
Da graduatorie di circolo e di istituto:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
- l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso.
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