Supplenze ATA, è sempre possibile lasciare un incarico breve per uno al 30 giugno o 31 agosto. Chi riguarda il divieto? Esempi

Supplenze ATA, è sempre possibile lasciare un incarico breve per uno al 30 giugno o 31 agosto. Chi riguarda il divieto? Esempi

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Sono entrate nel vivo le convocazioni per le supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 2022/23. Molte province hanno già esaurito le graduatorie di prima e seconda fascia e sono passate alle graduatorie di terza fascia. Le regole per le supplenze ATA restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni scorsi. Una novità contenuta nella circolare del 29 luglio sta destando qualche dubbio fra gli aspiranti.

Dalla circolare ministeriale:

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

Il divieto di cambio incarico a tempo determinato riguarda coloro che sono già su supplenza al 31 agosto o 30 giugno e vogliono cambiare per altro profilo, sempre al 31 agosto o 30 giugno. In questo caso, se è già avvenuta la presa di servizio, non è possibile.

Il divieto non esiste per coloro che invece sono su supplenza breve e ricevono una convocazione per un contratto annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06): in questo caso è sempre possibile cambiare e accettare la nuova supplenza lasciando quella su scui già si lavora, senza il rischio di ricorrere in sanzioni.

Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per prenderne un’altra breve oppure lasciare incarico annuale o al 30/06 per una breve, a prescindere dal profilo o altri fattori.

Qualche esempio:

Un collaboratore scolastico ha una supplenza fino all’8 giugno (termine lezioni) e ha già fatto la presa di servizio. Se riceve una supplenza al 30 giugno, può lasciare l’incarico all’8 giugno e prendere quello al 30 giugno (lo stesso varrebbe per uno al 31 agosto).

Un collaboratore scolastico, che ha supplenza fino al 30/06 e ha già fatto la presa di servizio, non può lasciare l’incarico per accettarne un altro al 30/06 o 31/08 per altro profilo, ad esempio per aa o at.

Un assistente amministrativo che ha supplenza fino al 20 dicembre, non può lasciare per prenderne una fino al termine delle lezioni. Si tratta infatti sempre di supplenza breve.

Un assistente amministrativo con supplenza fino al 31/08 senza aver fatto la presa di servizio, può prendere un 30 giugno per assistente tecnico (o altro profilo).

Per concludere e riassumere:

Sì può prendere supplenza annuale o al 30/06 se già si lavora su una breve.

Non si può prendere un’altra breve se già si è su supplenza breve.

Non si può prendere altra al 31/08 o 30/06 per altro profilo se già si lavora con questo tipo di contratto.

Supplenze ATA 2022/23: stipendio, ordine convocazioni, sanzioni, divieti, spezzone orario. Tutto quello che c’è da sapere [SPECIALE]

, 2022-09-07 13:53:00, Sono entrate nel vivo le convocazioni per le supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 2022/23. Molte province hanno già esaurito le graduatorie di prima e seconda fascia e sono passate alle graduatorie di terza fascia. Le regole per le supplenze ATA restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni scorsi. Una novità contenuta nella circolare del 29 luglio sta destando qualche dubbio fra gli aspiranti.
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