Supplenze ATA: il contratto si può prorogare per il tempo strettamente necessario alla scuola

Supplenze ATA: il contratto si può prorogare per il tempo strettamente necessario alla scuola

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Con la nota n. 33473 dell’8 giugno 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito autorizza la proroga delle supplenze ATA oltre il 30 giugno. Le proroghe possono essere richieste al 31 agosto o anche per un tempo inferiore, ovvero per il tempo per cui necessita la proroga dei contratti.

Così la nota 8556 del 2009 sulla proroga delle supplenze ATA:

L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le
attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza i Dirigenti delle predette istituzioni , come pure quelli delle altre di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa – quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente – che, ove intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e
dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovarsi della citata disposizione regolamentare, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione. Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso – con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità – gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

Pertanto, laddove non sia possibile sopperire alle necessità delle scuole con il personale a tempo indeterminato o al 31 agosto è possibile ricorrere alla proroga.

I supplenti che dovessero trovarsi impossibilitati ad accettare la proroga possono rifiutare senza avere conseguenze.

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