Non è possibile lasciare una supplenza ATA con contratto al 30 giugno 2023 se già si lavora con un contratto della stessa scadenza. Il divieto permane sia se il cambio si vuole fare per lo stesso profilo, sia se il cambio riguarda un altro profilo. La normativa dalla circolare annuale per le supplenze 28597 del 29 luglio 2022 e il dm 430/2000.
Un lettore chiede:
Salve, vorrei una info, ho preso servizio su una supplenza ata td al 30/06/2023 di 6 ore settimanali come assistente amministrativo, vorrei sapere se posso lasciare questa per prenderne un’altra sempre da 6 ore settimanali, sempre come assistente amministrativo e sempre fino al 30/06/2023 presso un’altra scuola, per motivi squisitamente logistici. Non mi interesserebbe lavorare su entrambi i contratti per aggiunta ore. Grazie per l’attenzione. Saluti.
No non è possibile. Così il dm 430/2000:
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
La possibilità di cambio ce l’hanno coloro che lavorano su supplenza breve, quindi non al 30 giugno né al 31 agosto. Il lettore, essendo stato assunto al 30 giugno, non può cambiare per motivi logistici per un’altra supplenza per lo stesso profilo professionale e per la stessa durata.
Da questo anno scolastico non è possibile nemmeno cambiare per altro profilo professionale dopo la presa di servizio:
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
, 2022-10-30 11:52:00, Non è possibile lasciare una supplenza ATA con contratto al 30 giugno 2023 se già si lavora con un contratto della stessa scadenza. Il divieto permane sia se il cambio si vuole fare per lo stesso profilo, sia se il cambio riguarda un altro profilo. La normativa dalla circolare annuale per le supplenze 28597 del 29 luglio 2022 e il dm 430/2000.
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