In attesa della pubblicazione delle graduatorie ATA 24 mesi provvisorie, gli aspiranti che intendono concorrere anche per le supplenze da graduatorie di circolo e di istituto possono compilare l’allegato G per la scelta delle sedi entro l’11 luglio. Cosa succede se si viene convocati da graduatorie ATA 24 mesi e si rinuncia? E cosa accade se l’aspirante è iscritto anche nelle graduatorie di terza fascia?
Se l’aspirante è inserito nelle graduatorie permanenti, la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle stesse graduatorie, per l’anno scolastico successivo. Le graduatorie si aggiornano annualmente, per cui il riferimento del dm 430/2000 all’anno scolastico successivo non trova efficacia.
La sanzione non si estende alle graduatorie di circolo e di istituto. Nel caso di aspirante che si trova inserito anche in terza fascia per un altro o altri profili diverso/i da quello/i con cui è inserito in prima fascia, lo stesso può venire convocato e accettare o meno la nomina.
Esempio: aspirante inserito in prima fascia con profilo di collaboratore scolastico e in terza di fascia per il profilo del cuoco, può rinunciare alla supplenza da prima fascia e accettare – in caso di convocazione – quella per cuoco.
E ancora: se l’aspirante compila l’allegato G – che scade l’11 luglio – concorre anche per le supplenze da graduatorie di istituto. Anche queste graduatorie restano salve in caso di convocazione, nonostante l’aspirante abbia rinunciato a supplenza da graduatorie di prima fascia.
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto.
In caso di abbandono della supplenza, invece, non si possono più ottenere incarichi per l’anno in corso sia da graduatorie permanenti che da graduatorie di circolo e di istituto.
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