Supplenze brevi, docente può rinunciare alla proroga ed essere ancora convocato da altre scuole?

Supplenze brevi, docente può rinunciare alla proroga ed essere ancora convocato da altre scuole?

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Rinuncia ad una supplenza ovvero alla sua proroga o conferma dalle graduatorie di istituto: qual è la sanzione prevista? Si possono ottenere supplenze da altre scuole?

Quesito

Così chiede un nostra lettrice:

Io ho rinunciato ad una nomina da GPS in quanto troppo distante dal mio attuale domicilio e sono stata pertanto sanzionata con la cancellazione da GPS fino al prossimo aggiornamento. Ora sto facendo una supplenza breve con convocazione da GI e mi chiedevo: se rinuncio alla proroga di questa supplenza da GI, poi posso avere convocazioni da GI di altre scuole?

Premesso che la sanzione prevista per la rinuncia ad una supplenza conferita dalle GPS consiste nell’impossibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, per l’a.s. di riferimento, dalle GaE e dalle GPS e, in subordine, ossia in caso di incapienza o esaurimento delle predette graduatorie, dalle GI per tutte le classi di concorso/posti di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo. Dunque, la nostra lettrice, per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere i predetti incarichi di supplenza. Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice affermando che la rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero alla sua proroga o conferma dalle GI, anche a titolo di completamento, su posto comune, ai sensi dell’articolo 14/2, lettera a., dell’OM 112/2022:

[…] comporta esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione …

Dunque, chi rinuncia alla supplenza o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, non può ottenere supplenze dalla graduatoria di istituto della sola scuola interessata sia per l’insegnamento in relazione al quale si è espressa la rinuncia sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado. La sanzione non si applica nel caso in cui l’aspirante abbia già fornito accettazione per altra supplenza.

La nostra lettrice, in definitiva, qualora rinunci alla proroga della supplenza in essere, non potrà ottenere supplenze dalla scuola in questione per la sola classe di concorso/posto  per cui ha rinunciato, nonché per il posto di sostegno del relativo grado (quindi se si rinuncia per una classe di concorso della secondaria di primo grado, non si potranno ottenere supplenze sia per la citata classe di concorso sia per posto di sostegno I grado). Conseguentemente, potrebbe ottenerle dalla predetta scuola per altre classi di concorso/posti di eventuale inclusione in graduatoria.

Rispondendo al quesito non abbiamo riportato la sanzione relativa ai posti di sostegno per i docenti specializzati, in quanto nel quesito la lettrice non specifica che trattasi di posto di sostegno (sanzione che comunque riportiamo di seguito).

Sanzioni GI

Rinuncia

Le sanzioni relative alla rinuncia sono diverse per i posti comuni e per quelli di sostegno, come di seguito indicato.

Posto comune

L’aspirante che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune:

  • non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Esempio: docente incluso nelle GI per le classi di concorso A-11 e A-12, nonché per il sostegno secondo grado; rinuncia, nell’a.s. 2023/24, ad un proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per la classe di concorso A-12; il docente non potrà ottenere supplenze nella scuola in questione, per il solo a.s. 2023/24, per la classe di concorso A-12 e per il sostegno (secondo grado); potrà, invece, ottenerle per la A-11. Nelle graduatorie di istituto delle altre scuole, in cui è inserito, potrà ottenerle sia per la A-11 sia per la A-12 che per il sostegno secondo grado (oltre che per eventuali altri classi concorso/posti di gradi di istruzione anche differenti).

Posto di sostegno

L’aspirante specializzato che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno:

  • non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Esempio: docente specializzato incluso nelle GI per le classi di concorso A-12 e A-13, nonché per il sostegno secondo grado; rinuncia, nell’a.s. 2023/24, ad un proposta contrattuale (o alla sua proroga o conferma) per il sostegno secondo grado; il docente non potrà ottenere supplenze nella scuola in questione, per il solo a.s. 2023/24, per le classi di concorso A-12 e A-13 (classi di concorso dello stesso grado di istruzione del sostegno, per cui si è rinunciato) e per il sostegno secondo grado. Nelle graduatorie di istituto delle altre scuole, in cui è inserito, potrà ottenerle sia per la A-12 sia per la A-13 che per il sostegno secondo grado (oltre che per eventuali altri classi concorso/posti di gradi di istruzione differenti).

Evidenziamo che:

  • le sanzioni sopra riportate sono applicate anche a coloro i quali non prendono servizio dopo l’accettazione ovvero che non rispondono alla convocazione, nei termini previsti, per una qualsiasi proposta di contratto, per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario.

Abbandono

L’aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse (ricordiamo che l’a.s. 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle predette graduatorie).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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