Quando è previsto il pagamento del periodo natalizio e la proroga del contratto per il personale ATA titolare di supplenza breve? Ecco cosa dispone la normativa.
La materia, per il personale ATA, è disciplinata dall’articolo 60 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà riscritto per la parte normativa) che, al riguardo, rinvia ai commi 2 e 3 dell’articolo 40 (dedicato al personale docente), ove leggiamo:
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Dunque, in caso di supplenza breve, la proroga del contratto e il relativo pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni (per il personale ATA ed anche docente) spettano alle seguenti condizioni:
- il titolare deve essere assente da almeno 7 giorni prima l’inizio del periodo di sospensione delle lezioni;
- il titolare deve essere assente (producendo dunque apposita documentazione giustificativa) durante il periodo di sospensione delle lezioni e sino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni;
- il titolare può ricorrere, per l’assenza, a diversi istituti (ferie, malattia, congedo parentale …), fermo restando che l’assenza sia continuativa.
Esempio (poniamo il caso di un’assenza che abbracci il periodo di sospensione delle lezioni dal 23 dicembre al 7 gennaio):
- il titolare è assente dal 16 dicembre sino al 22;
- il titolare prolunga l’assenza dal 23 al 7 gennaio;
- il titolare prolunga ancora l’assenza dall’8 al 16 gennaio;
- in tal caso, essendo il titolare stato assente continuativamente da 7 giorni prima l’inizio del periodo di sospensione delle lezioni (dal 16 al 22 ci sono 7 giorni), sino a a 7 giorni successivi alla ripresa delle lezioni (dal 7 al 16 gennaio), al supplente spetterà il contratto dal 23 dicembre al 16 gennaio, con relativo pagamento delle vacanze.
Mancando solo una delle condizioni sopra elencate, al supplente non spetta la proroga della supplenza e il relativo pagamento delle vacanze.
Quanto all’assenza del titolare, come detto, ciò che conta è che la stessa (assenza) sia continuativa, per cui si può cambiare motivazione giustificativa (ossia tipologia di assenza), senza che questo pregiudichi la proroga del contratto al supplente. Ciò è stato chiarito dal Ministero con la nota n. 13650/2013, in cui si richiama anche un orientamento espresso in merito dall’ARAN:
Le disposizioni citate (art. 40 e art 60 CCNL 2007) prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni. L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.
A ciò aggiungiamo l’interpretazione autentica, da parte dell’ARAN, del suddetto art. 40:
“Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono una collaboratrice scolastica di terza fascia. Ho un contratto in una scuola da ottobre 2022 in sostituzione di una collega in malattia che aveva certificato di mutua fino al 09/01/2023. La collega non è rientrata prolungando la malattia fino al 26 cm. Mi è stato stoppato il contratto in data 22/12 e ho ripreso in data 09/01. Volevo sapere come mai non mi vengono conteggiati i giorni di fermo scolastico anche se in base all’art 40 e 60 commi 1 e 2 la mutua è stata prorogata di oltre i famosi 7 giorni.
Da quanto esposto nel quesito e alla luce di quanto sopra riportato, possiamo affermare che alla nostra lettrice, la quale ha sostituito la titolare assente continuativamente dal mese di ottobre 2022 al 26 gennaio 2023, spetta la proroga del contratto con relativo pagamento del periodo natalizio. Le consigliamo, pertanto, di porre il quesito alla scuole e di ricordare la normativa in materia.