A novembre prosegue la pubblicazione dei bollettini con le nomine dei supplenti da GPS e GaE per l’anno scolastico 2023-24. Continua anche il malcontento di alcuni docenti rimasti a casa senza cattedra “per colpa” dell’algoritmo, il sistema informatizzato di attribuzione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Gli Uffici scolastici provinciali nel corso dei mesi sono intervenuti con note di chiarimento.
L’ultimo è l’Ufficio di Caserta che con nota del 30 ottobre analizza e spiega alcuni casi, tra i più segnalati dai docenti:
1) Il docente lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso;
2) Il docente lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.
Casistiche, peraltro, già affrontate in precedenti articoli anche con le note di altri USP.
La spiegazione di tale “superamento” è da ricercarsi nelle precedenze della legge 104/1992 e nelle riserve per legge 68/1999.
Sui rinunciatari il motivo è sempre lo stesso:
Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica cdc per l’intero anno scolastico, coerentemente con quanto stabilito dall’O.M. 112/2022 all’art 12 comma 4.
C’è poi il caso delle preferenze sintetiche, ossia riguardanti l’intero comune, distretto o provincia. In tale ultimo caso, il sistema assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero, e disponibili all’indirizzo: https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml.
Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta
aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno di nomina; successivamente il completamento orario non potrà che derivare da graduatoria di Istituto.
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