Le sanzioni per la rinuncia o l’abbandono della supplenza da graduatorie di istituto sono previste dall’articolo 14 comma 2 della Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Non rispondere alla mail di convocazione equivale a rinuncia.
Una lettrice chiede:
Gentile redazione, purtroppo mi sono accorta tardi della mail di convocazione ricevuta da una scuola per una supplenza breve fino al 30 novembre. Ora cosa succede? Non riceverò più convocazioni? Ho fatto domanda per A022, sarei sospesa anche per il sostegno? Grazie, attendo vostre delucidazioni
La mancata risposta alla convocazione, anche se la prima, è equiparata a tutti gli effetti alla rinuncia. La lettrice perde pertanto la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Se non si assume servizio o non si risponde alla convocazione per il posto di sostegno, si perde la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, anche per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione dalla specifica graduatoria.
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, 2022-11-09 15:37:00, Le sanzioni per la rinuncia o l’abbandono della supplenza da graduatorie di istituto sono previste dall’articolo 14 comma 2 della Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Non rispondere alla mail di convocazione equivale a rinuncia.
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