Supplenze da graduatorie di istituto, si può rifiutare la proroga?

Supplenze da graduatorie di istituto, si può rifiutare la proroga?

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Il docente titolare di supplenza breve può rifiutare l’eventuale proroga della stessa? Vi sono sanzioni? Se sì, quali?

Prima di rispondere ai sopra riportati quesiti, ricordiamo come sono costituite le graduatorie di istituto, come vengono utilizzate e quando si sono aggiornate.

Graduatorie di istituto

Le graduatorie di istituto, com’è noto, sono:

– utilizzate per le supplenze brevi (malattia, maternità, infortunio …) e, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, per quelle annuali e sino al termine delle attività didattiche;

– costituite da tre fasce:

  • la prima comprende gli aspiranti inclusi in GaE;
  • la seconda comprende gli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS;
  • la terza comprende gli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle GPS.

Gli aspiranti:

  • della prima fascia hanno aggiornato il loro punteggio con l’istanza presentata entro l’11 luglio 2022, scegliendo 20 scuole (10 i docenti della scuola dell’infanzia e la primaria);
  • della seconda e terza fascia hanno aggiornato il punteggio ovvero si sono inseriti nelle predette fasce con l’istanza di aggiornamento delle GPS presentata entro il 31 maggio u.s., scegliendo 20 scuole.

Ai fini dell’assegnazione della supplenza, i dirigenti scolastici:

  1. scorrono nell’ordine la prima, la seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto;
  2. in caso di esaurimento delle tre fasce delle graduatorie del proprio istituto, attingono da quelle degli istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà;
  3. ricorrono alle MAD, qualora non riescano ad attribuire la supplenza nemmeno dalle graduatorie degli altri istituti della provincia.

Supplenza breve e proroga

L’istituto della proroga riguarda, naturalmente, le sole supplenze brevi ed è disciplinato dall’articolo 12, comma 11, dell’OM n. 112/2022 (cui si richiama anche l’annuale circolare sulle supplenze):

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Dunque, qualora il titolare sia assente e prolunghi l’assenza senza interruzioni ovvero tra i due periodi di assenza intercorra un giorno festivo ovvero il giorno libero (giorni per i quali il titolare non presenta nessuna richiesta di assenza, per cui risulti formalmente in servizio), al supplente spetta la proroga del contratto dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto precedente (quindi senza alcuna interruzione). Esempi:

  1. titolare assente dal lunedì al venerdì (il sabato non è prevista attività, in quanto la scuola adotta la settimana corta); si assenta nuovamente dal lunedì successivo. Al supplente spetta la proroga della supplenza e il contratto inizia dal sabato precedente;
  2. titolare assente dal lunedì al mercoledì; giovedì non presenta nessuna richiesta di assenza, in quanto è il suo giorno libero; si assenta di nuovo a partire da venerdì. Al supplente spetta la proroga della supplenza e il contratto inizia da giovedì.

Evidenziamo che la proroga prescinde dal motivo dell’assenza, per cui il titolare può cambiare tipologia di assenza, senza che questa intacchi la proroga della supplenza, in quanto la finalità dell’istituto è quella di garantire la continuità didattica agli alunni.

Sanzioni rinuncia proroga

L’articolo 14, comma 2, della suddetta OM n. 112/2022 detta le sanzioni relative a: rinuncia ad una proposta contrattuale; mancata presa di servizio dopo l’accettazione; abbandono del servizio.

Così leggiamo nel citato articolo 14, comma 2, lettera a):

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia

per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il

medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

La rinuncia alla proroga della supplenza, dunque, è equiparata alla rinuncia alla proposta contrattuale e comporta:

  1. in caso di supplenza su posto comune, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
  2. in caso di supplenza su posto di sostegno, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Le sanzioni sopra riportate:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Approfondisci sanzioni graduatoria di istituto

Ritornando ai quesiti di partenza, possiamo affermare che si può rinunciare alla proroga della supplenza, tuttavia si va incontra alle sanzioni sopra riportate.

, 2022-11-26 18:43:00, Il docente titolare di supplenza breve può rifiutare l’eventuale proroga della stessa? Vi sono sanzioni? Se sì, quali?
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