Supplenze docenti 2023/24, si può completare uno spezzone solo con altro spezzone. No frazionare un posto intero

Supplenze docenti 2023/24, si può completare uno spezzone solo con altro spezzone. No frazionare un posto intero

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Il completamento dell’orario settimanale di insegnamento è possibile soltanto tramite altre supplenze a orario non intero.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Ho ottenuto uno spezzone orario (12 ore e mezzo) da GPS sostegno prima fascia infanzia, in assenza di posti interi. Sono la prima in graduatoria d istituto e mi spetta il completamento orario. Mi hanno convocato per una supplenza dalle predette graduatorie per un posto di sostegno intero. Possono frazionarlo per poter completare l’orario?

La risposta è negativa: non è possibile frazionare un posto per permettere il completamento orario, è possibile completare soltanto con un altro supplenza a orario non intero.

Così, infatti, leggiamo nelle premesse e nell’articolo 13/20 dell’OM n. 112/2022, disciplinante l’aggiornamento delle GPS 2022/24 e l’assegnazione delle supplenze per il medesimo biennio:

  • RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari; 
  • articolo 112/12: L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero.

Dunque, ai fini del completamento orario non è possibile frazione un posto intero perché, come leggiamo nella medesima OM, si deve preservare l’unicità dell’insegnamento nella classe (nel caso dei posti comuni) e nelle attività di sostegno (per i relativi posti). Per le supplenze conferite dalle GPS il riferimento è l’articolo 12/12, mentre per le graduatorie di istituto sono le premesse all’OM (sopra riportate) da leggere congiuntamente all’articolo 13/20 della medesima ordinanza ministeriale.

La nostra lettrice, in definitiva, pur avendone titolo, non potrà completare l’orario di insegnamento con la supplenza in questione, che non può essere frazionata, ma potrà farlo soltanto con un altro eventuale spezzone. 

Di seguito tutte le condizioni necessarie, affinché possa concretizzarsi il completamento orario (possibile anche tra supplenza da GaE/GPS e e supplenza da GI).

Completamento GPS

  • conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi; viceversa (ossia in caso di assegnazione di spezzone, in base alle preferenze espresse, pur in presenza di posti interi), non si potrà completare;
  • il completamento è possibile nella sola provincia di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
  • il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile completare anche con supplenze da GI);
  • gli Uffici procedono ad assegnare il completamento orario, anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante;
  • il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
  • il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondete personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso.

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Completamento GI

  • hanno titolo, in riferimento alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l’orario di insegnamento gli aspiranti cui è attribuita, in assenza di posti interi, una supplenza ad orario non completo; ciò anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo [Es. 1: ottengo una supplenza nella scuola secondaria di 9 ore, in assenza di cattedre complete; posso successivamente completare. Es. 2: accetto una supplenza di 9 ore nella scuola secondaria, pur potendo optare per una cattedra completa; non ho più titolo al completamento orario];
  • il completamento è possibile nell’ambito di una sola provincia, sino al raggiungimento dell’orario dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo;
  • il completamento si può realizzare anche con più rapporti di lavoro contemporanei, a condizione che si tratti di insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il personale di ruolo;
  • per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, considerato che l’orario di insegnamento in detti gradi di istruzione è il medesimo, il completamento può avvenire per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;
  • il completamento può realizzarsi, nel rispetto del limite di massimo tre tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
  • il completamento, secondo quanto detto nei punti precedenti, può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

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Supplenza GPS e completamento da GI

Come detto sopra, è possibile completare l’orario di insegnamento di una supplenza conferita da GPS o GaE con un’altra conferita dalle graduatorie di istituto, ferme restando le condizioni di seguito riportate:

  • conserva titolo al completamento l’aspirante cui è conferita una supplenza ad orario non intero, a condizione che lo spezzone sia stato assegnato in presenza di posti non interi;
  • il completamento si realizza utilizzando altre supplenze (al 30/06) a orario non intero (successivamente è possibile completare anche con supplenze da GI);
  • il completamento è possibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità;
  • il completamento è possibile in una sola provincia, sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore +2 di programmazione nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria);
  • il completamento è possibile solo tra insegnamenti per cui è omogeneo l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondete personale di ruolo, per cui: i docenti di scuola dell’infanzia possono completare solo in tale grado di istruzione; i docenti della primaria possono completare soltanto alla scuola primaria; i docenti della secondaria di primo e secondo grado possono completare sia nel primo che nel secondo grado, cumulando ore appartenenti sia alla medesima classe di concorso che a diverse classi di concorso;
  • il completamento può realizzarsi, nel rispetto del limite di massimo tre tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
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