Supplenze docenti 2023/24, UIL: mancata convocazione di chi non ha avuto nomina e trova sede nei turni successivi è inaccettabile. Difficile anche il completamento

Supplenze docenti 2023/24, UIL: mancata convocazione di chi non ha avuto nomina e trova sede nei turni successivi è inaccettabile. Difficile anche il completamento

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Supplenze docenti e ATA anno scolastico 2023/24: la UIL Scuola commenta l’annuale circolare sulle supplenze, che il Ministero pubblicherà a breve. Ci sono ancora problemi di algoritmo da risolvere, nonché il mancato diritto al completamento di orario.

Procedura supplenze docenti: sedi non espresse e mancata convocazione nei turni successivi

Il sindacato UIL Scuola RUA ha evidenziato la nostra netta contrarietà rispetto alla questione della mancata convocazione del docente in turni successivi al primo qualora all’interno della domanda non esprima tutte le preferenze della provincia, chiedendo  un ripensamento al Ministero, anche alla luce delle numerose sentenze emanate a seguito di contenziosi da noi proposti e che hanno visto l’Amministrazione soccombente.

In tutte le sentenze, infatti, è stato chiarito in maniera inequivocabile che la rinuncia alla scelta di alcune preferenze non può escludere il docente dalle successive convocazioni. Il sindacato ha ricordato che le sentenze arrivano in corso d’anno, con rifacimento anche delle operazioni di supplenza già avvenute e con conseguente interruzione della continuità didattica. Per cui il problema per la UIL va risolto prima che si avvii la procedura.

Completamento orario: un diritto negato dalla Ordinanza sulle supplenze

Fin dall’emanazione dell’ordinanza sulle supplenze la UIL ha riscontrato una limitazione al diritto di completamento per il docente che riceverà uno spezzone orario e potrebbe completare con una supplenza assegnata dalle scuole. È infatti previsto che la scuola non può più frazione un posto intero per permettere il completamento orario. In sede di incontro ha richiamato l’art. 40 comma 7 del CCNL 2007 (per fortuna ancora in vigore) che recita: “Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.”

Sanzioni supplenze fino ai 10 giorni docenti Infanzia e Primaria

La UIL ha chiesto che la rinuncia o la mancata risposta ad una supplenza fino ai 10 giorni non abbia effetti sanzionatori sull’intera graduatoria e che sia permesso al docente di
accettare comunque supplenze superiori ai 10 giorni.

Docenti primaria posto comune educazione motoria

Nella parte della nota in cui si specifica che i dirigenti scolastici, all’atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l’insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia, in possesso dei titoli di studio previsti dalla procedura concorsuale, che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso: il sindacato ha richiesto che il possesso dei titoli non faccia riferimento alla procedura concorsuale, ma all’accesso alle classi di concorso richieste il cui, per esempio, titolo ISEF è contemplato come laurea di accesso.

Personale ATA diritto di lasciare una supplenza per un’altra di diverso profilo

È confermato che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

Novità, quella della presa di servizio, introdotta dall’Amministrazione lo scorso anno dopo che negli anni precedenti la possibilità di lasciare una supplenza per un’altra di diverso profilo non è stata mai subordinata alla presa di servizio.

Ciò, per la UIL, è in palese contrasto con il DM 430/2000 che intanto nulla dice nello specifico della eventuale presa di servizio, ma che anzi ritiene legittimo che le sanzioni per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo.

Ciò a riprova del fatto che risulta quanto mai urgente  una rivisitazione del regolamento sulle supplenze per il personale ATA, ormai non più
rinviabile, in quanto non più corrispondente alla realtà della gestione del personale ATA nelle istituzioni scolastiche.

Supplenze docenti e ATA 2023/24. Spezzoni pari o inferiori a 6 ore, MAD, educazione motoria alla primaria. In arrivo CIRCOLARE annuale

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