Supplenze anno scolastico 2023/24: i docenti che hanno ricevuto uno spezzone con il giro dell’algoritmo sanno quanto diventi difficile e complicato riuscire a completare. L’Ufficio Scolastico di Brescia ci spiega come funziona il completamento orario e qual è la corretta compilazione della domanda per avere il numero più alto di possibilità di poter essere ancora in lizza per un spezzone allo stesso turno o a quello successivo.
Le regole per il completamento dello spezzone orario
Per quanto concerne l’attribuzione di uno spezzone orario, premesso che questa può avvenire solo in presenza della richiesta esplicita di attribuzione di spezzoni orari all’interno delle preferenze espresse, questa potrà essere soddisfatta solo in presenza di una coincidenza tra le ore richieste e le ore disponibili al proprio turno di nomina.
In tema di nomine su spezzone orario con richiesta di completamento sullo stesso o su diverso insegnamento, questa potrà essere soddisfatta solo all’avverarsi delle seguenti condizioni:
- la richiesta del possibile completamento su spezzone per lo stesso insegnamento o per diverso insegnamento deve accompagnarsi all’estensione territoriale sulla quale lo si chiede.
Questa si divide in “completa nella scuola”, “completa nel comune”, “completa nel distretto”, “completa nella provincia”.
Per poter conseguire un completamento occorre soddisfare la variabile di concordanza tra le estensioni territoriali espresse come di seguito esplicitate.
In luogo dello spezzone assegnato, il completamento sullo stesso insegnamento potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo all’interno della scuola di assegnazione se la scelta effettuata è “completa nella scuola”.
Potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo nel comune di prima assegnazione se l’estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a “completa nel comune”.
Potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo nel distretto di prima assegnazione se l’estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a “completa nel distretto”.
Potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, nell’intera provincia se l’estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a “completa nella provincia”.
Solo in caso di espressione di una preferenza sintetica: comune, distretto, provincia, il completamento sullo stesso insegnamento potrà avvenire sulla base della medesima preferenza espressa all’interno dell’estensione territoriale scelta. In caso di preferenza puntuale nello spezzone di prima assegnazione, il completamento potrà avvenire, invece, solo in presenza di una espressa preferenza concordante con quanto richiesto, posta in ordine successivo a quella di prima assegnazione.
Appare utile evidenziare che in molti casi, l’estensione territoriale “completa nel comune” coincide con una sola istituzione scolastica, in questo caso la scelta “completa nel comune” equivale alla scelta “completa nella scuola”, in entrambi i casi, come detto sopra, si intende nello stesso comune o nella stessa scuola.
Completamento su diverso insegnamento
In luogo dello spezzone assegnato, il completamento su diverso insegnamento potrà avvenire, in presenza di disponibilità utili, solo al proprio turno di nomina allo scorrimento della graduatoria relativa all’insegnamento richiesto. Ai fini del completamento la richiesta deve trovare una concordanza con una preferenza su spezzone per la relativa graduatoria espressa in maniera successiva all’assegnazione effettuata in prima istanza.
La concordanza deve trovarsi espressa anche nell’estensione territoriale scelta non potendosi completare preferenze con estensioni territoriali differenti ad eccezione di quelle che siano state formulate con ordine crescente dalla minore alla maggiore estensione territoriale laddove si registri la coincidenza tra la prima assegnazione e la maggiore estensione territoriale espressa fermo restando l’estensione non oltrepassabile della prima.
Non troverà necessariamente soddisfazione, invece, una richiesta di completamento che si muova da un’estensione territoriale maggiore di prima assegnazione e una
successiva preferenza che richieda il completamento su un’estensione territoriale minore.
Il completamento sullo stesso insegnamento, a fronte di una prima assegnazione ricevuta su preferenza puntuale, non può essere soddisfatto in assenza di preferenze esplicite espresse su spezzone, puntuali o sintetiche, successive a quella di prima assegnazione nell’ordine di quelle formulate, nella concordanza dell’estensione territoriale richiesta come sopra esplicitata.
Il completamento su diverso insegnamento, a fronte di una prima assegnazione ricevuta su preferenza puntuale o sintetica, non può essere soddisfatto in assenza di preferenze esplicite espresse su spezzone, puntuali o sintetiche, successive a quella di prima assegnazione nell’ordine di quelle formulate, nella concordanza dell’estensione territoriale richiesta come sopra esplicitata.
Limite di orario
Il completamento, inoltre, potrà realizzarsi solo nel limite di concordanza e compatibilità oraria degli spezzoni disponibili nel limite dell’orario di cattedra come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola.
A titolo esemplificativo, ad un’assegnazione di uno spezzone di 10 ore, può essere conferito un completamento solo in presenza di una disponibilità utile, secondo le condizioni suesposte, pari od inferiore alle 8 ore.
Si rammenta che, ai sensi della nota ministeriale 43440 del 19.07.2023, le frazioni orarie fino a sei ore sono di competenza delle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, non vengono attribuite da GPS.
Quanto alla conservazione del titolo al completamento, questa, ai sensi dell’art. 12, comma 12, dell’O.M. n. 112/22, si applica ai soli aspiranti che ottengano uno spezzone orario per mancanza di posti interi, al momento della loro nomina.
L’assenza, peraltro, va rilevata, escludendo i posti oggetto di eventuale riserva in favore di candidati appartenenti delle categorie protette. In sostanza, l’aspirante conserva il titolo al completamento nel solo caso di mancanza, al momento della sua nomina, di posti interi nell’ambito della provincia di riferimento.
La conservazione del titolo al completamento, tuttavia, non è assoluta. Il completamento, infatti, può avvenire solo se siano resi disponibili nuovi spezzoni orari compatibili con l’assegnazione già conferita e che rientrino nelle preferenze espresse in domanda.
In merito, occorre evidenziare la necessità di una correlazione tra la conservazione del titolo al completamento e la preferenza soddisfatta in prima istanza. Infatti, la preferenza che conduce all’attribuzione dello spezzone orario può dare luogo al completamento solo se sia corredata da specifica richiesta di integrazione dello spezzone per lo stesso od altro insegnamento ovvero per entrambi.
Allo scopo, l’aspirante deve anche aver indicato l’ambito entro il quale intende far valere il completamento.
Se l’ambito selezionato è costituito da una scuola, il completamento della preferenza, già soddisfatta in prima istanza con l’assegnazione di uno spezzone orario, può avvenire solo all’interno dell’istituzione scolastica assegnata. Nel caso di interesse anche al conferimento di spezzoni di insegnamenti diversi nell’ambito della stessa scuola, l’istanza di completamento per altra classe di concorso deve risultare in posizione successiva nell’ordine delle preferenze dell’aspirante. In ogni caso, le preferenze, manifestate dall’aspirante, devono essere compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.
Se l’ambito selezionato per il completamento è un comune, l’integrazione di una preferenza, già soddisfatta in prima istanza mediante uno spezzone orario, può avvenire nel solo comune di ubicazione della scuola di assegnazione. Nell’ipotesi di una pluralità di istituzioni scolastiche nel medesimo comune, è necessario che l’istanza di completamento per la stessa o per altra classe di concorso abbia una collocazione successiva nell’ordine delle preferenze dell’aspirante. Anche nel caso di completamento in ambito comunale, comunque, le preferenze devono essere compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.
Se l’ambito di riferimento è costituito da un distretto, il completamento di una preferenza, già soddisfatta in prima istanza con l’attribuzione di uno spezzone orario, può avvenire nel solo distretto di ubicazione della scuola di assegnazione. Allo scopo, è necessario che la richiesta di completamento per la stessa o per altra classe di concorso occupi una posizione successiva nell’ordine delle preferenze dell’aspirante, compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.
Se l’ambito indicato per il completamento fosse la provincia, il soddisfacimento in prima istanza di una preferenza, mediante la sola assegnazione di uno spezzone orario, può dare luogo al completamento stesso, solo se l’aspirante abbia collocato la richiesta di integrazione, per la medesima od altra classe di concorso, in posizione successiva nell’ordine delle preferenze, compatibili e correlabili con le nuove disponibilità di spezzone orario registrate.
Il completamento può avere corso anche in presenza di richieste di supplenza che, pur fra loro non coincidenti, siano state formulate con ordine crescente dal minore al maggiore ambito territoriale laddove si registri la coincidenza tra la prima assegnazione e la maggiore estensione territoriale espressa. Non troverà necessariamente soddisfazione, invece, una richiesta di completamento che si muova da un’estensione territoriale maggiore di prima assegnazione e una successiva preferenza che richieda il completamento su un’estensione territoriale minore.
In ottemperanza alle espresse disposizioni dell’art. 12, c. 4, O.M. 112/22, “La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”
In ottemperanza alle espresse disposizioni dell’art. 12, c. 10, O.M. 112/22, “l’assegnazione
dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia
all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.”
L’ottenimento dell’incarico non consente all’aspirante di partecipare pertanto, ad ulteriori conferimenti per altre classi di concorso.
Per effetto dello scorrimento, dunque, risulta assegnato l’incarico che, in base alla posizione e al punteggio di graduatoria e alla stregua delle priorità ex lege 104/1992 o della riserva ex lege 68/1999, realizzi la coincidenza tra preferenze dell’aspirante e le disponibilità esistenti al momento delle operazioni di nomina.
La conclusione di un turno di nomina dà avvio a nuove operazioni di assegnazione basate sulla sopravvenienza di disponibilità a qualsiasi titolo determinatesi, anche per rinuncia alle assegnazioni effettuate durante la fase precedente.
La nota dell’ufficio Scolastico di Brescia
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