Le supplenze al 30/06 e al 31/08 saranno assegnate dopo i ruoli e gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Tipologie di rinuncia alla supplenza e sanzioni.
L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata:
- tramite procedura informatizzata, per partecipare alla quale gli aspiranti (inclusi in GaE e GPS) presentano apposita domanda tramite Istanze Online, indicando sino a 150 preferenze, secondo la tempistica indicata dal Ministero;
- attingendo da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
- dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
- dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.
Per partecipare alla procedura di assegnazione delle supplenze da GaE e GPS, gli interessati presentano un’apposita istanza dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, come comunicato dal MIM con nota n. 41914 del 12 luglio 2023. Con la medesima domanda, ricordiamolo, gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi possono chiedere di partecipare anche all’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo. “Supplenze GaE GPS e incarichi per ruolo 2023, come si compila la domanda: dall’accesso all’inoltro. GUIDA PER IMMAGINI” – VIDEO TUTORIAL | 150 preferenze supplenze GPS e GAE 2023, la domanda senza segreti: tutti i passaggi spiegati. GUIDA a cura di Sonia Canna
Accettazione e rinuncia
Accettazione supplenza
Considerata la procedura di assegnazione, l’accettazione della supplenza avviene “automaticamente”, nel senso che l’assegnazione della stessa ne comporta l’accettazione, come leggiamo nell’articolo 12/4 dell’OM 112/2022:
L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa
Rinuncia
Premettiamo che la rinuncia può configurarsi secondo diverse fattispecie:
- mancata presentazione della domanda: l’aspirante non presenta l’istanza di partecipazione al conferimento delle supplenze;
- rinuncia per le sedi/classi di concorso/posti non espressi: qualora l’aspirante non esprima nell’istanza alcune preferenze di sede e classe di concorso/tipologia posto (ciò riguarda chi è inserito graduatoria – GaE o GPS – per più classi di concorso/posti) e al suo turno di nomina non sia soddisfatto per le preferenze espresse, lo stesso è considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto non espresse;
- rinuncia supplenza conferita: l’aspirante rinuncia alla supplenza, dopo che la stessa gli è stata attribuita.
Di seguito le conseguenze relative alle diverse tipologie di rinuncia.
Mancata presentazione della domanda
L’aspirante, per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08:
- da GaE e GPS per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo;
- dalle graduatorie di istituto sempre per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo.
Rinuncia per le sedi non espresse
L’aspirante, per l’a.s. 2023/24:
- non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS dalle graduatorie in relazione alle quali sia risultato in turno di nomina. Esempio: docente incluso in GPS I fascia per la A-12 e la A-11; è rinunciatario per alcune sedi non espresse in riferimento alla A-12; non potrà ottenere supplenze per la A-12, mentre potrà ottenerle per la A-11;
- potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle GI (anche per la A-12).
Rinuncia supplenza conferita o mancata presa di servizio
Qualora l’aspirante rinunci alla supplenza conferitagli dal sistema e quindi accettata (come detto sopra) ovvero non prenda servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, lo stesso non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per l’a.s. 2023/24:
- da GaE e GPS per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo;
- dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo.
Abbandono dal servizio
Nel caso in cui l’aspirante ottenga la supplenza, prenda servizio e poi lo abbandoni, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (ricordiamo che il 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle GPS/GI e delle GaE).
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